Art. 6.
Ravvedimento
1. In caso di violazione non ancora constatata, ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la
sanzione e' ridotta:
a) ad un ottavo della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 3
del presente regolamento, se il pagamento viene eseguito entro trenta
giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1;
b) ad un quinto della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 3
del presente regolamento, se il pagamento viene eseguito entro un
anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3,
comma 1.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le
violazioni non constatate, relative all'omesso versamento del diritto
annuale di competenza degli anni 2001 e 2002, il termine per il
ravvedimento di cui al comma 1, lettera b), scade il 20 luglio 2005.
3. Il pagamento della sanzione, nonche' il pagamento degli
interessi moratori calcolati sul diritto a norma dell'articolo 13,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, devono
essere eseguiti contestualmente alla regolarizzazione del diritto
annuale.
4. Il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione contestuale di
tutti i versamenti, di cui al comma 3.
5. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998:
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.».