Art. 6.
                            Ravvedimento
  1.   In   caso  di  violazione  non  ancora  constatata,  ai  sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la
sanzione e' ridotta:
    a) ad  un ottavo della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 3
del presente regolamento, se il pagamento viene eseguito entro trenta
giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1;
    b) ad  un quinto della sanzione prevista dall'articolo 4, comma 3
del  presente  regolamento,  se  il pagamento viene eseguito entro un
anno  dalla  scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3,
comma 1.
  2.  In  sede di prima applicazione del presente regolamento, per le
violazioni non constatate, relative all'omesso versamento del diritto
annuale  di  competenza  degli  anni  2001  e 2002, il termine per il
ravvedimento di cui al comma 1, lettera b), scade il 20 luglio 2005.
  3.   Il  pagamento  della  sanzione,  nonche'  il  pagamento  degli
interessi  moratori  calcolati  sul diritto a norma dell'articolo 13,
comma  2,  del  decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, devono
essere  eseguiti  contestualmente  alla  regolarizzazione del diritto
annuale.
  4.  Il  ravvedimento  si perfeziona con l'esecuzione contestuale di
tutti i versamenti, di cui al comma 3.
  5. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
 
          Nota all'art. 6:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo  18 dicembre  1997,  n.  472  (Disposizioni  in
          materia  di  sanzioni  amministrative  per le violazioni di
          norme  tributarie,  a  norma  dell'art. 3, comma 133, della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998:
              «Art.  13  (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
          sempreche'  la  violazione  non sia stata gia' constatata e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre  attivita' amministrative di accertamento delle quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza:
                a) ad  un  ottavo  del  minimo  nei  casi  di mancato
          pagamento  del  tributo  o  di  un  acconto,  se esso viene
          eseguito  nel termine di trenta giorni dalla data della sua
          commissione;
                b) ad  un  quinto  del minimo, se la regolarizzazione
          degli  errori  e  delle omissioni, anche se incidenti sulla
          determinazione  o  sul pagamento del tributo, avviene entro
          il   termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione
          relativa  all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
          violazione  ovvero,  quando  non  e' prevista dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
                c) ad  un  ottavo  del  minimo di quella prevista per
          l'omissione  della  presentazione  della  dichiarazione, se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
          l'omessa   presentazione   della   dichiarazione  periodica
          prescritta  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, se
          questa  viene presentata con ritardo non superiore a trenta
          giorni.
              2.  Il  pagamento  della  sanzione  ridotta deve essere
          eseguito    contestualmente   alla   regolarizzazione   del
          pagamento  del  tributo  o della differenza, quando dovuti,
          nonche'  al pagamento degli interessi moratori calcolati al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno.
              3.   Quando   la   liquidazione  deve  essere  eseguita
          dall'ufficio,    il    ravvedimento   si   perfeziona   con
          l'esecuzione  dei  pagamenti nel termine di sessanta giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
              4.
              5.  Le  singole  leggi  e  atti  aventi  forza di legge
          possono  stabilire,  a  integrazione di quanto previsto nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione.».