Art. 7.
Cessione di azienda
1. Fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del
cedente, ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo
d'azienda oggetto di cessione, il cessionario e' responsabile, in
solido con il cedente, per il pagamento del diritto annuale e delle
sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui e'
avvenuta la cessione, e nei due precedenti, nonche' per quelle gia'
irrogate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni
commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito risultante,
alla data del trasferimento, dagli atti della camera di commercio
competente per territorio.
3. Su richiesta dell'interessato, la camera di commercio competente
per territorio e' tenuta a rilasciare un certificato sull'esistenza
di debiti a qualsiasi titolo, di procedimenti, in corso o gia'
definiti, per l'irrogazione di sanzioni, in relazione ai quali i
debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato con esito negativo,
o rilasciato oltre quaranta giorni dalla richiesta, ha pieno effetto
liberatorio nei confronti del cessionario.