Art. 7.
                         Cessione di azienda
  1.  Fatto  salvo  il  beneficio  della  preventiva  escussione  del
cedente,  ed  entro  i  limiti  del  valore  dell'azienda  o del ramo
d'azienda  oggetto  di  cessione,  il cessionario e' responsabile, in
solido  con  il cedente, per il pagamento del diritto annuale e delle
sanzioni  riferibili  alle  violazioni  commesse  nell'anno in cui e'
avvenuta  la  cessione, e nei due precedenti, nonche' per quelle gia'
irrogate  nel  medesimo  periodo,  anche  se  riferite  a  violazioni
commesse in epoca anteriore.
  2. L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito risultante,
alla  data  del  trasferimento,  dagli atti della camera di commercio
competente per territorio.
  3. Su richiesta dell'interessato, la camera di commercio competente
per  territorio  e' tenuta a rilasciare un certificato sull'esistenza
di  debiti  a  qualsiasi  titolo,  di  procedimenti,  in corso o gia'
definiti,  per  l'irrogazione  di  sanzioni,  in relazione ai quali i
debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato con esito negativo,
o  rilasciato oltre quaranta giorni dalla richiesta, ha pieno effetto
liberatorio nei confronti del cessionario.