Art. 8.
             Procedimento di irrogazione delle sanzioni
  1.  Le  sanzioni  previste  dal  presente regolamento sono irrogate
dalla  camera  di  commercio  competente  per  territorio,  ai  sensi
dell'articolo   16   e   dell'articolo  17  del  decreto  legislativo
18 dicembre  1997,  n. 472 e successive integrazioni e modificazioni,
nei  casi  di  tardivo o omesso versamento del diritto annuale, nelle
misure previste dall'articolo 4 del presente regolamento, nonche' nei
casi  di  maggiore ammontare del diritto annuale accertato sulla base
delle  comunicazioni  di  cui  ai  commi  4  e  5 dell'articolo 4 del
presente regolamento.
 
          Nota all'art. 8:
              -  Si  riporta  il testo degli artt. 16 e 17 del citato
          decreto legislativo n. 472 del 1997:
              «Art.    16 (Procedimento    di    irrogazione    delle
          sanzioni). - 1.  La  sanzione  amministrativa e le sanzioni
          accessorie   sono   irrogate   dall'ufficio   o   dall'ente
          competenti  all'accertamento  del tributo cui le violazioni
          si riferiscono.
              2.  L'ufficio  o  l'ente notifica atto di contestazione
          con  indicazione,  a pena di nullita', dei fatti attribuiti
          al  trasgressore,  degli  elementi  probatori,  delle norme
          applicate,  dei  criteri  che  ritiene  di  seguire  per la
          determinazione  delle sanzioni e della loro entita' nonche'
          dei  minimi  edittali  previsti  dalla legge per le singole
          violazioni.  Se  la  motivazione fa riferimento ad un altro
          atto  non  conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo
          deve  essere  allegato  all'atto  che lo richiama salvo che
          quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
              3.  Entro  il  termine previsto per la proposizione del
          ricorso,  il trasgressore e gli obbligati in solido possono
          definire  la  controversia  con  il pagamento di un importo
          pari  ad  un  quarto della sanzione indicata e comunque non
          inferiore  ad un quarto dei minimi edittali previsti per le
          violazioni  piu'  gravi  relative  a  ciascun  tributo.  La
          definizione   agevolata   impedisce   l'irrogazione   delle
          sanzioni accessorie.
              4.  Se  non  addivengono  a  definizione  agevolata, il
          trasgressore  e  i  soggetti  obbligati  in solido possono,
          entro  lo  stesso termine, produrre deduzioni difensive. In
          mancanza,    l'atto    di    contestazione   si   considera
          provvedimento   di   irrogazione,   impugnabile   ai  sensi
          dell'art. 18.
              5.  L'impugnazione  immediata  non  e'  ammessa  e,  se
          proposta,  diviene improcedibile qualora vengano presentate
          deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
              6.  L'atto  di contestazione deve contenere l'invito al
          pagamento  delle  somme  dovute nel termine previsto per la
          proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di
          cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso
          termine,   se  non  si  intende  addivenire  a  definizione
          agevolata,  le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione
          dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
              7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel
          termine  di  decadenza di un anno dalla loro presentazione,
          irroga,  se  del caso, le sanzioni con atto motivato a pena
          di  nullita'  anche  in  ordine  alle  deduzioni  medesime.
          Tuttavia,  se  il  provvedimento non viene notificato entro
          centoventi  giorni,  cessa  di  diritto  l'efficacia  delle
          misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22.».
              «Art.  17  (Irrogazione immediata). - 1. In deroga alle
          previsioni  dell'art.  16, le sanzioni collegate al tributo
          cui  si  riferiscono  possono essere irrogate, senza previa
          contestazione  e  con  l'osservanza, in quanto compatibili,
          delle   disposizioni   che   regolano  il  procedimento  di
          accertamento  del  tributo  medesimo,  con atto contestuale
          all'avviso  di accertamento o di rettifica, motivato a pena
          di nullita'.
              2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di
          un  importo  pari  ad  un  quarto della sanzione irrogata e
          comunque  non  inferiore  ad  un quarto dei minimi edittali
          previsti  per  le  violazioni piu' gravi relative a ciascun
          tributo,  entro il termine previsto per la proposizione del
          ricorso.
              3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
          senza  previa  contestazione,  le  sanzioni  per  omesso  o
          ritardato  pagamento  dei  tributi, ancorche' risultante da
          liquidazioni  eseguite  ai  sensi  degli  articoli 36-bis e
          36-ter   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          29 settembre  1973, n. 600, concernente disposizioni comuni
          in  materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai
          sensi  degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          recante  istituzione  e  disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto.  Per le sanzioni indicate nel periodo precedente,
          in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
          nel comma 2 e nell'art. 16, comma 3.».