Art. 8.
Procedimento di irrogazione delle sanzioni
1. Le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate
dalla camera di commercio competente per territorio, ai sensi
dell'articolo 16 e dell'articolo 17 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472 e successive integrazioni e modificazioni,
nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale, nelle
misure previste dall'articolo 4 del presente regolamento, nonche' nei
casi di maggiore ammontare del diritto annuale accertato sulla base
delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del
presente regolamento.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo degli artt. 16 e 17 del citato
decreto legislativo n. 472 del 1997:
«Art. 16 (Procedimento di irrogazione delle
sanzioni). - 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni
accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente
competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni
si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione
con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti
al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme
applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la
determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche'
dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole
violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono
definire la controversia con il pagamento di un importo
pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non
inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le
violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La
definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle
sanzioni accessorie.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il
trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono,
entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In
mancanza, l'atto di contestazione si considera
provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi
dell'art. 18.
5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se
proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate
deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al
pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la
proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di
cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso
termine, se non si intende addivenire a definizione
agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione
dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel
termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione,
irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena
di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime.
Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro
centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle
misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22.».
«Art. 17 (Irrogazione immediata). - 1. In deroga alle
previsioni dell'art. 16, le sanzioni collegate al tributo
cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa
contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili,
delle disposizioni che regolano il procedimento di
accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale
all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena
di nullita'.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di
un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e
comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali
previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo, entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso.
3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o
ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da
liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai
sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente,
in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
nel comma 2 e nell'art. 16, comma 3.».