Art. 9.
         Tutela giurisdizionale ed esecuzione delle sanzioni
  1.  E' ammesso ricorso contro il provvedimento di irrogazione della
sanzione  dinanzi  alle  commissioni  tributarie ai sensi del decreto
legislativo  31 dicembre  1992,  n.  546, entro sessanta giorni dalla
notifica dello stesso.
  2.  La  commissione  tributaria  puo' sospendere l'esecuzione delle
sanzioni  applicando  le  disposizioni  dell'articolo  47 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  3.  Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado, la somma
corrisposta  eccede quella che risulta dovuta, la camera di commercio
deve  provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla notificazione
della sentenza.
 
          Nota all'art. 9:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto
          legislativo n. 546 del 1992:
              «Art.  47 (Sospensione  dell'atto  impugnato). - 1.  Il
          ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno
          grave  ed  irreparabile,  puo'  chiedere  alla  commissione
          provinciale   competente   la  sospensione  dell'esecuzione
          dell'atto  stesso con istanza motivata proposta nel ricorso
          o   con   atto  separato  notificato  alle  altre  parti  e
          depositato  in  segreteria  sempre  che  siano osservate le
          disposizioni di cui all'art. 22.
              2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della
          istanza  di  sospensione  per  la prima camera di consiglio
          utile  disponendo  che ne sia data comunicazione alle parti
          almeno dieci giorni liberi prima.
              3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa
          delibazione   del  merito,  con  lo  stesso  decreto,  puo'
          motivatamente    disporre    la   provvisoria   sospensione
          dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
              4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio
          e  delibato  il merito, provvede con ordinanza motivata non
          impugnabile.
              5.   La   sospensione  puo'  anche  essere  parziale  e
          subordinata  alla  prestazione  di idonea garanzia mediante
          cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa, nei modi e
          termini indicati nel provvedimento.
              6.  Nei  casi  di  sospensione  dell'atto  impugnato la
          trattazione  della  controversia  deve  essere  fissata non
          oltre novanta giorni dalla pronuncia.
              7.  Gli effetti della sospensione cessano dalla data di
          pubblicazione della sentenza di primo grado.
              8.   In   caso   di   mutamento  delle  circostanze  la
          commissione  su  istanza  motivata di parte puo' revocare o
          modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza,
          osservate  per quanto possibile le forme di cui ai commi 1,
          2 e 4.».