Art. 2.
                     Circoscrizioni territoriali
  1.  Il limite delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui
all'articolo  1, nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, e'
individuato  nelle  tabelle  allegate  al  presente decreto le quali,
vistate  dal  Ministro  proponente,  ne  formano  parte integrante ed
abrogano    e   sostituiscono   le   corrispondenti   tabelle   delle
circoscrizioni    territoriali    marittime   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei trasporti approvate con decreto del Presidente
della  Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificate, da ultimo,
dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 1° marzo 2005
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Martino, Ministro della difesa
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il
18 marzo   2005   Ufficio   di   controllo   atti   Ministeri   delle
infrastrutture  ed  assetto  del territorio, registro n. 3, foglio n.
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          Nota all'art. 2:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          18 aprile  2000,  n.  135 e il decreto del Presidente della
          Repubblica  20 agosto 2001, n. 365, si veda nelle note alla
          premessa.».