Art. 2. Circoscrizioni territoriali 1. Il limite delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all'articolo 1, nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, e' individuato nelle tabelle allegate al presente decreto le quali, vistate dal Ministro proponente, ne formano parte integrante ed abrogano e sostituiscono le corrispondenti tabelle delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificate, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° marzo 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Castelli, Ministro della giustizia Martino, Ministro della difesa Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 170
Nota all'art. 2: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 e il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365, si veda nelle note alla premessa.».