Art. 12. Inventario delle principali emissioni e loro fonti 1. I gestori degli impianti di cui all'allegato I trasmettono all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto gia' stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformita' a quanto previsto dalla Commissione europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche ai dati e al formato della comunicazione di cui al comma 1, gia' stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. 3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorita' competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio anche per l'invio alla Commissione europea. 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni.
Note all'art. 12: - L'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 cosi' recita: «Art. 10. (Inventano delle principali emissioni e loro fonti). - 1. (Omissis). 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sono stabiliti i dati e il formato della comunicazione di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione europea.». - Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi note alle premesse. - Per il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, vedi note alle premesse.