Art. 12.
         Inventario delle principali emissioni e loro fonti
  1.  I  gestori  degli  impianti  di  cui all'allegato I trasmettono
all'autorita'  competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  per  il  tramite  dell'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni
anno  i  dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e
suolo,  dell'anno  precedente, secondo quanto gia' stabilito ai sensi
dell'articolo  10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
372.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla  Commissione
europea,  sentita  la  Conferenza  unificata  istituita  ai sensi del
decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche
ai  dati  e  al  formato  della comunicazione di cui al comma 1, gia'
stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 372.
  3.  L'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per i servizi
tecnici elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorita'
competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
anche per l'invio alla Commissione europea.
  4.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e
l'Agenzia  per  la  protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici,
assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
39,  l'accesso  del  pubblico  ai  dati  di  cui  al  comma  1 e alle
successive elaborazioni.
 
          Note all'art. 12:
              - L'art.  10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto
          1999, n. 372 cosi' recita:
              «Art.  10. (Inventano delle principali emissioni e loro
          fonti). - 1. (Omissis).
              2.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  con decreto del Ministro dell'ambiente,
          sono  stabiliti  i dati e il formato della comunicazione di
          cui  al  comma  1,  conformemente  a quanto stabilito dalla
          Commissione europea.».
              -  Per  il  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          vedi note alle premesse.
              -  Per  il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39,
          vedi note alle premesse.