Art. 11. Disposizioni finali 1. Sono fatte salve le competenze in materia di vigilanza previste all'articolo 24 del regolamento di polizia veterinaria adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nonche' le competenze esercitate ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. 2. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sono modificati gli allegati al presente decreto, anche al fine di adeguarli alle variazioni apportate in sede comunitaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 marzo 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Fini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Sirchia, Ministro della salute Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto Presidente della Repubblica n. 320 del 1954: «Art. 24. - Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive: a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici; b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi; c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi; d) serragli e circhi equestri; e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza; f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento; g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia; h) giardini zoologici. L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), e' subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda. Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d). L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici e' subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica.». - L'art. 70, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, cosi' recita: «Art. 70 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali). - 1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: a) (omissis). b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 875;». - Per la legge 7 febbraio 1992, n. 150, vedi note alle premesse.