Art. 11.
                         Disposizioni finali

  1.  Sono fatte salve le competenze in materia di vigilanza previste
all'articolo  24  del regolamento di polizia veterinaria adottato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 febbraio 1954, n. 320,
nonche'  le competenze esercitate ai sensi dell'articolo 70, comma 1,
lettera  b),  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, e
successive modificazioni.
  2.  Fermo  restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n.
150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito
delle  competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e
delle relative norme di attuazione.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche
agricole  e  forestali,  sono  modificati  gli  allegati  al presente
decreto, anche al fine di adeguarli alle variazioni apportate in sede
comunitaria.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 21 marzo 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 11:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 24 del citato decreto
          Presidente della Repubblica n. 320 del 1954:
              «Art.  24. - Sono  sottoposti a vigilanza veterinaria i
          seguenti  impianti  speciali  adibiti  al concentramento di
          animali e che possono costituire pericolo per la diffusione
          di malattie infettive e diffusive:
                a) ricoveri    animali    degli   istituti   per   la
          preparazione di prodotti biologici;
                b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
                c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
                d) serragli e circhi equestri;
                e) allevamenti  di  suini  annessi  a  caseifici o ad
          altri   stabilimenti   per   la   lavorazione  di  prodotti
          alimentari   ed   allevamenti  a  carattere  industriale  o
          commerciale  che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi
          provenienza;
                f) canili  gestiti  da  privati  o da enti a scopo di
          ricovero, di commercio o di addestramento;
                g) allevamenti  industriali di animali da pelliccia e
          di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
                h) giardini zoologici.
              L'attivazione  degli  impianti  di cui alle lettere e),
          f),  g),  h),  e'  subordinata  a preventivo nulla osta del
          prefetto,   al   quale  gli  interessati  devono  rivolgere
          domanda.
              Le  installazioni  suindicate  devono  soddisfare  alle
          esigenze  igieniche  ed  essere facilmente disinfettabili e
          dotate  di  apposito  locale o reparto di isolamento, fatta
          eccezione degli impianti di cui alla lettera d).
              L'attivazione    dei    parchi    quarantenari   e   di
          acclimatazione  per  animali esotici e' subordinata a nulla
          osta  dell'Alto  Commissario  per  l'igiene  e  la  sanita'
          pubblica.».
              -  L'art.  70,  comma  1, lettera b) del citato decreto
          legislativo n. 112 del 1998, cosi' recita:
              «Art.  70  (Funzioni conferite alle regioni e agli enti
          locali). - 1.   Tutte   le   funzioni   amministrative  non
          espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68
          e  69  sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra
          queste, in particolare:
                a) (omissis).
                b) il  controllo in ordine alla commercializzazione e
          detenzione  degli  animali  selvatici,  il  ricevimento  di
          denunce,  i visti su certificati di importazione, il ritiro
          dei  permessi  errati  o falsificati, l'autorizzazione alla
          detenzione  temporanea, ad eccezione della normativa di cui
          alla  Convenzione sul commercio internazionale delle specie
          di  fauna  e  di  flora selvatiche minacciate di estinzione
          (CITES),  resa  esecutiva  dalla legge 19 dicembre 1975, n.
          875;».
              -  Per la legge 7 febbraio 1992, n. 150, vedi note alle
          premesse.