Art. 2.
                Definizioni e ambito di applicazione

  1.  Ai  fini del presente decreto per giardino zoologico si intende
qualsiasi struttura pubblica o privata, avente carattere permanente e
territorialmente  stabile,  aperta  ed  amministrata  per il pubblico
almeno  sette giorni all'anno, che esponga e mantenga animali vivi di
specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattivita'.
  2.  Sono  escluse  dal campo di applicazione del presente decreto i
circhi,  i  negozi  di  animali,  le strutture dedite alla cura della
fauna  selvatica  di  cui  alla  legge  11  febbraio  1992, n. 157, e
successive  modificazioni,  e  le  strutture  che  detengono  animali
appartenenti  a  specie  delle  classi  Aves  e Mammalia allevate nel
territorio  nazionale  per  fini  zootecnici ed agroalimentari. Sono,
altresi',  escluse  le  strutture di natura scientifica che detengono
animali  a  scopo  di  ricerca,  autorizzate  ai  sensi  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
 
          Note all'art. 2:
              - Per la legge 11 febbraio 1992, n. 157, vedi note alle
          premesse.
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, reca:
          "Attuazione  della  direttiva  n.  86/609/CEE in materia di
          protezione  degli  animali utilizzati a fini sperimentali o
          ad altri fini scientifici.".