Art. 2. Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata, avente carattere permanente e territorialmente stabile, aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattivita'. 2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari. Sono, altresi', escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
Note all'art. 2: - Per la legge 11 febbraio 1992, n. 157, vedi note alle premesse. - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, reca: "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.".