Art. 3. Requisiti del giardino zoologico 1. Il giardino zoologico, come individuato all'articolo 2, comma 1, deve ottenere la licenza di cui all'articolo 4 e possedere, a tale fine, i seguenti requisiti minimi: a) partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie; b) partecipare a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o scambiare, con altri giardini zoologici o istituzioni operanti nel settore, informazioni sulla conservazione, sull'allevamento ex situ, sul ripopolamento o sulla reintroduzione delle specie nell'ambiente naturale; c) promuovere ed attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversita', fornendo specifiche informazioni sulle specie esposte, sui loro habitat naturali, sulle possibilita' ed i tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonche' sulle problematiche di conservazione; d) rinnovare ed arricchire il pool genetico delle popolazioni animali custodite ex situ attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia delle specie e del loro ambiente naturale ed alla tutela del benessere degli animali o alla realizzazione di programmi di educazione ambientale e fatto salvo quanto previsto in materia dalle norme vigenti; e) ospitare, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 1, gli animali in condizioni volte a garantire il loro benessere ed a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo, tra l'altro, ad arricchire in modo appropriato l'ambiente delle singole aree di custodia, a seconda delle peculiarita' delle specie ospitate; f) mantenere, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 2, un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e fornendo una corretta alimentazione; g) adottare, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 3, misure idonee ad impedire la fuga degli animali, anche per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e per impedire il diffondersi di specie alloctone; h) disporre, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato 3, misure atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori; i) fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 8 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002, tenere ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni singola specie ospitata nel giardino zoologico. Detto registro e' tenuto a disposizione dei soggetti preposti al controllo di cui all'articolo 6 e copia dello stesso e' inviata con cadenza annuale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Al fine di assicurare, in caso di chiusura del giardino zoologico, il raggiungimento della finalita' prevista all'articolo 5, il rilascio della licenza di cui al comma 1 e', altresi', subordinato alla stipula di apposita convenzione con strutture adeguate ed idonee a mantenere gli animali in condizioni conformi a quelle previste dal presente decreto.
Nota all'art. 3: - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dell'8 gennaio 2002, reca: "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali".