Art. 3.
                  Requisiti del giardino zoologico

  1. Il giardino zoologico, come individuato all'articolo 2, comma 1,
deve  ottenere  la  licenza di cui all'articolo 4 e possedere, a tale
fine, i seguenti requisiti minimi:
    a)  partecipare  a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero,
da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie;
    b)  partecipare  a  programmi  di  formazione  nelle  tecniche di
conservazione  delle specie o scambiare, con altri giardini zoologici
o istituzioni operanti nel settore, informazioni sulla conservazione,
sull'allevamento  ex  situ,  sul ripopolamento o sulla reintroduzione
delle specie nell'ambiente naturale;
    c)   promuovere   ed   attuare   programmi  di  educazione  e  di
sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di
conservazione  della  biodiversita', fornendo specifiche informazioni
sulle  specie  esposte, sui loro habitat naturali, sulle possibilita'
ed  i tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in
natura, nonche' sulle problematiche di conservazione;
    d)  rinnovare  ed  arricchire  il pool genetico delle popolazioni
animali  custodite  ex situ attraverso piani di scambi e prestiti per
riproduzione,  senza  ricorrere a pratiche di modificazione genetica,
fatto  salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di
specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia
delle  specie  e  del  loro  ambiente  naturale  ed  alla  tutela del
benessere   degli  animali  o  alla  realizzazione  di  programmi  di
educazione  ambientale e fatto salvo quanto previsto in materia dalle
norme vigenti;
    e)  ospitare, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato
1, gli animali in condizioni volte a garantire il loro benessere ed a
soddisfare  le  esigenze  biologiche e di conservazione delle singole
specie,  provvedendo,  tra l'altro, ad arricchire in modo appropriato
l'ambiente   delle   singole   aree  di  custodia,  a  seconda  delle
peculiarita' delle specie ospitate;
    f) mantenere, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato
2,  un  elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli
animali   attraverso  l'attuazione  di  un  programma  articolato  di
trattamenti   veterinari,  preventivi  e  curativi,  e  fornendo  una
corretta alimentazione;
    g)  adottare, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato
3, misure idonee ad impedire la fuga degli animali, anche per evitare
eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e per impedire il
diffondersi di specie alloctone;
    h)  disporre, in conformita' alle linee guida di cui all'allegato
3,  misure  atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria
del pubblico e degli operatori;
    i)  fatti  salvi  gli  obblighi previsti dal decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio in data 8 gennaio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002, tenere
ed  aggiornare  un  registro  degli  esemplari di ogni singola specie
ospitata   nel   giardino  zoologico.  Detto  registro  e'  tenuto  a
disposizione dei soggetti preposti al controllo di cui all'articolo 6
e  copia  dello  stesso  e'  inviata con cadenza annuale al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
  2.  Al  fine  di  assicurare,  in  caso  di  chiusura  del giardino
zoologico, il raggiungimento della finalita' prevista all'articolo 5,
il rilascio della licenza di cui al comma 1 e', altresi', subordinato
alla stipula di apposita convenzione con strutture adeguate ed idonee
a  mantenere gli animali in condizioni conformi a quelle previste dal
presente decreto.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio dell'8 gennaio 2002, reca: "Istituzione del
          registro di detenzione delle specie animali e vegetali".