Art. 4.
                               Licenza

  1.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche
agricole  e  forestali,  sentita  la Conferenza unificata, su istanza
delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e previa verifica del
possesso  dei requisiti previsti all'articolo 3, e' rilasciata, entro
centoottanta  giorni dal ricevimento della domanda e con le modalita'
stabilite all'allegato 4, apposita licenza.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata:
    a)  e' disposta la chiusura delle strutture di cui al comma 1 che
non sono in possesso della licenza prevista allo stesso comma;
    b)  e'  revocata la licenza e disposta la chiusura, in tutto o in
parte, del giardino zoologico ovvero e' modificata la licenza, previa
contestazione  delle irregolarita' e fissazione di un termine massimo
di  due  anni  per  adottare  le misure necessarie a conformarsi alle
prescrizioni  della  stessa  licenza,  nel  caso  in cui il Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio constati la sopravvenuta
mancanza  di  uno  dei  requisiti  prescritti nella licenza o accerti
gravi  e  reiterate  irregolarita' e lo stesso giardino zoologico non
ottemperi,  nei  modi  e  nei  tempi  indicati  nel  provvedimento di
diffida.
  3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni
effetto,  limitatamente  ai  giardini  zoologici, la dichiarazione di
idoneita' prevista all'articolo 6, comma 6, lettera a), della legge 7
febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.
  4.  Sono  fatti  salvi  i  visti,  i pareri, le autorizzazioni e le
concessioni  previste  dalle norme vigenti per la realizzazione delle
strutture  disciplinate  dal  presente  decreto volti a garantirne la
compatibilita' con le esigenze ambientali e territoriali.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 6 dell'art. 6 della
          citata legge n. 150 del 1992:
              «6.  Le  disposizioni  dei  commi  1,  3,  4 e 5 non si
          applicano:  a)  nei confronti dei giardini zoologici, delle
          aree  protette,  dei  parchi  nazionali,  degli  acquari  e
          delfinari,  dichiarati idonei dalla commissione scientifica
          di cui all'art. 4, comma 2, sulla base dei criteri generali
          fissati   previamente  dalla  commissione  stessa;  b)  nei
          confronti  dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti
          o  viaggianti, dichiarati idonei dalle autorita' competenti
          in materia di salute e incolumita' pubblica, sulla base dei
          criteri  generali  fissati  previamente  dalla  commissione
          scientifica  di  cui  all'art.  4,  comma 2. Le istituzioni
          scientifiche  e  di ricerca iscritte nel registro istituito
          dall'art.  5-bis,  comma 8, non sono sottoposte alla previa
          verifica di idoneita' da parte della commissione.».