Art. 5. Chiusura del giardino zoologico 1. In caso di chiusura al pubblico, in tutto o in parte, di una struttura di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio accerta che, a spese della stessa struttura, gli animali siano mantenuti in condizioni conformi a quelle previste all'articolo 3, comma 1, lettere e), f), g), h) ed i), ovvero siano trasferiti, entro diciotto mesi dall'adozione del provvedimento che dispone la chiusura, in altra struttura adeguata e conforme alle prescrizioni del presente decreto.