Art. 5.
                   Chiusura del giardino zoologico

  1.  In  caso  di  chiusura al pubblico, in tutto o in parte, di una
struttura  di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  accerta  che, a spese della stessa
struttura,  gli  animali  siano  mantenuti  in  condizioni conformi a
quelle  previste  all'articolo  3, comma 1, lettere e), f), g), h) ed
i),  ovvero  siano  trasferiti, entro diciotto mesi dall'adozione del
provvedimento  che dispone la chiusura, in altra struttura adeguata e
conforme alle prescrizioni del presente decreto.