Art. 6. Controllo 1. L'attivita' di controllo connessa all'applicazione del presente decreto e' svolta, con cadenza almeno annuale, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale del Corpo forestale dello Stato, nonche' di medici veterinari, di zoologi e di esperti di comprovata competenza nel settore individuati dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione anche dei Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali.