Art. 6.
                              Controllo

  1.  L'attivita' di controllo connessa all'applicazione del presente
decreto   e'  svolta,  con  cadenza  almeno  annuale,  dal  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio che, a tale fine, si
avvale del Corpo forestale dello Stato, nonche' di medici veterinari,
di  zoologi  e  di  esperti  di  comprovata  competenza  nel  settore
individuati  dallo  stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio,  su  indicazione anche dei Ministeri della salute e delle
politiche agricole e forestali.