Art. 7. Istituzione del registro dei giardini zoologici 1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un registro dei giardini zoologici titolari della licenza di cui all'articolo 4. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea il registro di cui al comma 1 e le relative variazioni.