Art. 8. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni applicabili ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, l'esercizio di attivita' senza la licenza di cui all'articolo 4 e' punito con la sanzione amministrativa da quindicimila euro a novantamila euro. 2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di ogni singola condotta di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), e la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5 sono punite con la sanzione amministrativa da millecinquecento euro a novemila euro.
Note all'art. 8: - Per la legge 7 febbraio 1992, n. 150, vedi note alle premesse. - Per la legge 11 febbraio 1992, n. 157, vedi note alle premesse. - La legge 28 febbraio 1985, n. 47, reca: «Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie». - Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, reca: «Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e 108, allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20 e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).