Art. 8.
                              Sanzioni

  1.  Salvo  che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni
applicabili  ai  sensi  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  150,  e
successive  modificazioni,  della  legge  11 febbraio 1992, n. 157, e
successive  modificazioni,  della  legge  28  febbraio 1985, n. 47, e
successive  modificazioni, e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
2001,  n.  311,  l'esercizio  di  attivita'  senza  la licenza di cui
all'articolo   4   e'   punito  con  la  sanzione  amministrativa  da
quindicimila euro a novantamila euro.
  2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, e salvo che
il fatto costituisca reato, la violazione di ogni singola condotta di
cui  all'articolo  3, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), e la
violazione  dell'obbligo  di  cui  all'articolo  5 sono punite con la
sanzione amministrativa da millecinquecento euro a novemila euro.
 
          Note all'art. 8:
              -  Per la legge 7 febbraio 1992, n. 150, vedi note alle
          premesse.
              - Per la legge 11 febbraio 1992, n. 157, vedi note alle
          premesse.
              -  La  legge  28 febbraio  1985, n. 47, reca: «Norme in
          materia  di  controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,
          sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie».
              -  Il  regio  decreto  6 maggio  1940,  n.  635,  reca:
          «Approvazione  del  regolamento  per l'esecuzione del testo
          unico  18 giugno  1931,  n.  773  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza.».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio
          2001, n. 311, reca: «Regolamento per la semplificazione dei
          procedimenti  relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento
          di  attivita'  disciplinate  dal testo unico delle leggi di
          pubblica   sicurezza   nonche'   al   riconoscimento  della
          qualifica  di agente di pubblica sicurezza (numeri 77, 78 e
          108,  allegato 1 della legge n. 59/1997 e numeri 18, 19, 20
          e 35, allegato 1 della legge n. 50/1999).