Art. 9. Disposizioni finanziarie 1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio della licenza di cui all'articolo 4 ed all'espletamento dei controlli di cui all'articolo 6 sono a carico del richiedente la licenza, secondo tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento al bilancio dello Stato. 3. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo di cui all'articolo 6 sono calcolate in base alle disposizioni sulla indennita' di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale. 4. Il richiedente la licenza provvede al versamento degli importi corrispondenti alle tariffe di cui al comma 1, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il finanziamento delle attivita' di cui agli articoli 4 e 6. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.