Art. 9.
                      Disposizioni finanziarie

  1.  Le  spese relative alle procedure finalizzate al rilascio della
licenza  di  cui  all'articolo 4 ed all'espletamento dei controlli di
cui  all'articolo 6 sono a carico del richiedente la licenza, secondo
tariffe calcolate in base al costo effettivo del servizio, aggiornate
ogni due anni.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  da  adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto, sono determinate le tariffe di cui al
comma  1  e  le  relative  modalita'  di versamento al bilancio dello
Stato.
  3. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo
di  cui all'articolo 6 sono calcolate in base alle disposizioni sulla
indennita' di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste
per il personale statale.
  4.  Il  richiedente la licenza provvede al versamento degli importi
corrispondenti  alle  tariffe  di  cui  al  comma  1, all'entrata del
bilancio  dello  Stato  per  la successiva riassegnazione ad apposita
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio, per il finanziamento
delle attivita' di cui agli articoli 4 e 6.
  5.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze provvede con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.