Art. 3.
                   Valutazione dell'accessibilita'
  1.  Il  Cnipa,  con proprio provvedimento, istituisce presso di se'
l'elenco  dei  valutatori,  stabilendone le modalita' tecniche per la
tenuta,  nonche'  garantisce  la  pubblicita'  dell'elenco medesimo e
delle citate modalita' sul proprio sito internet.
  2.  Nell'elenco  di  cui  al  comma  1  sono  iscritte  le  persone
giuridiche   interessate  che  ne  fanno  richiesta,  dimostrando  di
possedere i seguenti requisiti:
    a) garanzia di imparzialita' ed indipendenza nell'esercizio delle
proprie attivita';
    b) disponibilita'    di    una    adeguata   strumentazione   per
l'applicazione  delle  metodologie  di verifica tecnica e di verifica
soggettiva  di  cui all'articolo 1, comma 1, rispettivamente, lettere
d) ed e);
    c) disponibilita'  di figure professionali esperte nelle suddette
metodologie  di  verifica  e  di  figure  idonee  ad interagire con i
soggetti con specifiche disabilita'.
  3.  Ai  fini  dei  requisiti  di  cui  al  comma  2, lettera a), il
valutatore, all'atto della richiesta di iscrizione, si impegna:
    a) a  non  esprimere  valutazioni  su siti o servizi dallo stesso
realizzati;
    b) a  non  esprimere  valutazioni  in  tutti i casi in cui queste
possano   avere   un'incidenza  specifica  su  interessi  propri  del
valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;
    c) una  volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco
dei  ventiquattro  mesi  successivi, attivita' di implementazione sui
siti  o  servizi  per  i  quali  sia stato incaricato di esprimere la
valutazione stessa.
  4.  Nell'accertamento  dei requisiti di accessibilita' dei servizi,
acquisiti  con  le  procedure o realizzati tramite i contratti di cui
all'articolo  4,  commi  1  e  2,  della  legge  n.  4  del  2004, le
amministrazioni   interessate   possono   acquisire   il  parere  non
vincolante di un valutatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1.
  5.  Con  il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, sono stabiliti:
    a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui
al comma 2, lettere b) e c);
    b) gli   importi   massimi   dovuti  dai  soggetti  privati  come
corrispettivo  per  l'attivita' svolta dai valutatori di cui al comma
1,  tenuto  conto  dei costi di organizzazione aziendale nella misura
minima, maggiorati del dieci per cento;
    c) le  somme  dovute  dai  soggetti  privati quale rimborso delle
spese  amministrative  sostenute  dalla  Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  per
l'attivita'  di  cui all'articolo 4, comma 1, nonche' l'entita' della
quota dovuta al Cnipa nei casi previsti dall'articolo 7, comma 2, per
l'espletamento   delle   funzioni   ispettive   di  cui  al  medesimo
articolo 7.
  6.  Il  venire  meno  dei  requisiti  in  base ai quali e' avvenuta
l'iscrizione  determina  la cancellazione dall'elenco di cui al comma
1; la cancellazione e' altresi' disposta nel caso di violazione degli
obblighi assunti dal valutatore ai sensi del comma 3.
  7.  Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che
intende  procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello
stesso  dall'elenco; l'interessato puo' presentare proprie memorie al
riguardo.  Il  Cnipa  provvede  altresi'  a dare adeguata pubblicita'
della avvenuta cancellazione sul proprio sito internet.
 
          Note all'art. 3:
              -   Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, della
          legge  9 gennaio 2004, n. 4: «1. Nelle procedure svolte dai
          soggetti di cui all'art. 3, comma 1, per l'acquisto di beni
          e  per  la fornitura di servizi informatici, i requisiti di
          accessibilita'  stabiliti con il decreto di cui all'art. 11
          costituiscono  motivo di preferenza a parita' di ogni altra
          condizione  nella  valutazione dell'offerta tecnica, tenuto
          conto  della  destinazione  del  bene  o  del  servizio. La
          mancata  considerazione  dei  requisiti di accessibilita' o
          l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non
          accessibili e' adeguatamente motivata.
              2.  I  soggetti di cui all'art. 3, comma 1, non possono
          stipulare,   a   pena   di   nullita',   contratti  per  la
          realizzazione  e la modifica di siti internet quando non e'
          previsto  che essi rispettino i requisiti di accessibilita'
          stabiliti  dal  decreto  di cui all'art. 11. I contratti in
          essere  alla  data  di entrata in vigore del decreto di cui
          all'art. 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono
          adeguati,  a  pena  di  nullita',  alle  disposizioni della
          presente   legge   circa   il  rispetto  dei  requisiti  di
          accessibilita',   con   l'obiettivo   di   realizzare  tale
          adeguamento  entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore del medesimo decreto.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  della  legge
          9 gennaio 2004, n. 4; «Art. 11 (Requisiti tecnici).
              1.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e
          le  tecnologie,  consultate  le  associazioni delle persone
          disabili  maggiormente rappresentative, con proprio decreto
          stabilisce,   nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  principi
          indicati dal regolamento di cui all'art. 10:
                a) le  linee  guida  recanti  i requisiti tecnici e i
          diversi livelli per l'accessibilita';
                b) le    metodologie   tecniche   per   la   verifica
          dell'accessibilita'  dei siti internet, nonche' i programmi
          di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.».