Art. 3. Valutazione dell'accessibilita' 1. Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di se' l'elenco dei valutatori, stabilendone le modalita' tecniche per la tenuta, nonche' garantisce la pubblicita' dell'elenco medesimo e delle citate modalita' sul proprio sito internet. 2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone giuridiche interessate che ne fanno richiesta, dimostrando di possedere i seguenti requisiti: a) garanzia di imparzialita' ed indipendenza nell'esercizio delle proprie attivita'; b) disponibilita' di una adeguata strumentazione per l'applicazione delle metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all'articolo 1, comma 1, rispettivamente, lettere d) ed e); c) disponibilita' di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilita'. 3. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), il valutatore, all'atto della richiesta di iscrizione, si impegna: a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati; b) a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere un'incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari; c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco dei ventiquattro mesi successivi, attivita' di implementazione sui siti o servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa. 4. Nell'accertamento dei requisiti di accessibilita' dei servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 4 del 2004, le amministrazioni interessate possono acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1. 5. Con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, sono stabiliti: a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c); b) gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'attivita' svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del dieci per cento; c) le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per l'attivita' di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' l'entita' della quota dovuta al Cnipa nei casi previsti dall'articolo 7, comma 2, per l'espletamento delle funzioni ispettive di cui al medesimo articolo 7. 6. Il venire meno dei requisiti in base ai quali e' avvenuta l'iscrizione determina la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1; la cancellazione e' altresi' disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai sensi del comma 3. 7. Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che intende procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello stesso dall'elenco; l'interessato puo' presentare proprie memorie al riguardo. Il Cnipa provvede altresi' a dare adeguata pubblicita' della avvenuta cancellazione sul proprio sito internet.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4: «1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 11 costituiscono motivo di preferenza a parita' di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilita' o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili e' adeguatamente motivata. 2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la realizzazione e la modifica di siti internet quando non e' previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilita' stabiliti dal decreto di cui all'art. 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullita', alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4; «Art. 11 (Requisiti tecnici). 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'art. 10: a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita'; b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' dei siti internet, nonche' i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.».