Art. 2.

  Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

  1.  Il  diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe
della   scuola   primaria,   secondo   quanto  previsto  dal  decreto
legislativo  19  febbraio 2004, n. 59, fatta salva la possibilita' di
frequenza  della  scuola  dell'infanzia  di  cui  al medesimo decreto
legislativo.
  2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con
le  istituzioni  del sistema educativo di istruzione e formazione del
secondo  ciclo  ed  i  competenti servizi territoriali, iniziative di
orientamento  ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo
ciclo,  sulla  base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e
documentati.
  3.  I  giovani  che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo
ciclo  sono  iscritti  ad  un  istituto  del  sistema dei licei o del
sistema  di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo
1,  comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo
o  di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo  anno di eta', fatto salvo il limite di frequentabilita'
delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4, del decreto
legislativo  16  aprile  1994, n. 297, nonche' quello derivante dalla
contrazione  di  una  ferma  volontaria nelle carriere iniziali delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
  4.  Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione e' effettuata presso le
istituzioni  del  sistema  dei  licei  o presso quelle del sistema di
istruzione   e   formazione   professionale  che  realizzano  profili
educativi,  culturali  e  professionali, ai quali conseguono titoli e
qualifiche  professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti
ai  livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo
2,  comma  1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo
le  norme  regolamentari  di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c),
della legge medesima.
  5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro
famiglie,  le istituzioni scolastiche e formative, nonche' i soggetti
che  assumono  con il contratto di apprendistato, di cui all'articolo
48  del  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed il tutore
aziendale  di  cui  al  comma  4,  lettera f), del predetto articolo,
condividendo   l'obiettivo  della  crescita  e  valorizzazione  della
persona  umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini
di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.
 
          Note all'art. 2:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  192,  comma 4 del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
              «4.  Una  stessa  classe  di istituto o scuola statale,
          pareggiata  o  legalmente  riconosciuta  puo'  frequentarsi
          soltanto  per  due anni. In casi assolutamente eccezionali,
          il  collegio  dei  docenti, sulla proposta del consiglio di
          classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari
          gravi  circostanze  lo  giustifichino, puo' consentire, con
          deliberazione  motivata,  l'iscrizione  per  un terzo anno.
          Qualora  si  tratti di alunni handicappati, il collegio dei
          docenti  sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'art.
          316.».
              -  Per  il  testo  dell'art.  2,  comma 1, lettera c) e
          dell'art. 7, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003,
          n. 53, si vedano le note al preambolo.
              -  Per  il  testo  dell'art. 48 del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, si vedano le note all'art. 1.