Art. 7.

                            Monitoraggio

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, avvalendosi
dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione professionale dei
lavoratori  (ISFOL),  dell'Istituto  nazionale  di documentazione per
l'innovazione   e  la  ricerca  educativa  (INDIRE)  e  dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione  (INVALSI)  effettuano  annualmente  il monitoraggio sullo
stato  di  attuazione  del  presente  decreto  e, a partire dall'anno
successivo  a  quello  della  sua  entrata in vigore, comunicandone i
risultati alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  2.  A norma dell'articolo 7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.
53,  anche  con  riferimento  ai risultati del monitoraggio di cui al
comma  1,  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca  presenta  ogni  tre  anni  al  Parlamento  una relazione sul
sistema educativo di istruzione e formazione professionale.
 
          Note all'art. 7:
              -  Per  il  testo  dell'art.  8 del decreto legislativo
          28 agosto 1997, n. 281, si vedano le note al preambolo.
              -  Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3 della legge
          28 marzo 2003, n. 53:
              «3.  Il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e
          della  ricerca  presenta  ogni  tre  anni al Parlamento una
          relazione   sul   sistema  educativo  di  istruzione  e  di
          formazione professionale.».