Art. 10.
                   Coordinamento delle competenze
  1.  Con  appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo  4  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
provvede   al  coordinamento  delle  rispettive  competenze  ed  allo
svolgimento  di  attivita'  di  interesse  comune nella realizzazione
dell'alternanza.
 
          Nota all'art. 10:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano).  - 1. Governo, regioni e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio  di  leale  collaborazione e nel perseguimento di
          obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed  efficacia
          dell'azione  amministrativa,  possono concludere in sede di
          Conferenza  Stato-regioni  accordi,  al  fine di coordinare
          l'esercizio   delle   rispettive   competenze   e  svolgere
          attivita' di interesse comune.
              2.   Gli  accordi  si  perfezionano  con  l'espressione
          dell'assenso  del  Governo e dei Presidenti delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.».