Art. 10.
Coordinamento delle competenze
1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed allo
svolgimento di attivita' di interesse comune nella realizzazione
dell'alternanza.
Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».