Art. 11.
                       Disciplina transitoria
  1.  Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo
2,  comma 1, lettera g), della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi
in  alternanza  di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli
istituti  di  istruzione  secondaria  superiore secondo l'ordinamento
vigente.
  2.  Fino  all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
le  regioni  e  le  province  autonome  definiscono  le modalita' per
l'attuazione  di  eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza
nell'ambito del sistema di formazione professionale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 15 aprile 2005

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Siniscalco,  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Nota all'art. 11:
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera g),
          della legge 28 marzo 2003, n. 53:
              «Art.   2   (Sistema   educativo  di  istruzione  e  di
          formazione).  -  1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono
          il  sistema  educativo  di  istruzione e di formazione, con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
                d) - f) (omissis);
                g) il   secondo   ciclo,  finalizzato  alla  crescita
          educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso
          il  sapere,  il fare e l'agire, e la riflessione critica su
          di  essi,  e' finalizzato a sviluppare l'autonoma capacita'
          di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e
          sociale;  in  tale  ambito,  viene anche curato lo sviluppo
          delle  conoscenze  relative all'uso delle nuove tecnologie;
          il  secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e dal
          sistema  dell'istruzione  e della formazione professionale;
          dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le
          qualifiche    si    possono    conseguire   in   alternanza
          scuola-lavoro  o attraverso l'apprendistato; il sistema dei
          licei  comprende  i  licei  artistico, classico, economico,
          linguistico,    musicale    e    coreutico,    scientifico,
          tecnologico,   delle  scienze  umane;  i  licei  artistico,
          economico  e  tecnologico  si  articolano  in indirizzi per
          corrispondere  ai  diversi  fabbisogni  formativi;  i licei
          hanno   durata   quinquennale;   l'attivita'  didattica  si
          sviluppa  in  due  periodi biennali e in un quinto anno che
          prioritariamente   completa   il  percorso  disciplinare  e
          prevede altresi' l'approfondimento delle conoscenze e delle
          abilita'  caratterizzanti il profilo educativo, culturale e
          professionale del corso di studi; i licei si concludono con
          un  esame  di  Stato  il cui superamento rappresenta titolo
          necessario   per   l'accesso   all'universita'  e  all'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
          quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione tecnica
          superiore;».