Art. 2.
Finalita' dell `alternanza
1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione
e della formazione professionale, la modalita' di apprendimento in
alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni
individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le
seguenti finalita':
a) attuare modalita' di apprendimento flessibili e equivalenti
sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei
percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la
formazione in aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e
formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel
mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento
individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la societa' civile,
che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale
ed economico del territorio.