Art. 2.
                     Finalita' dell `alternanza
  1.  Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione
e  della  formazione  professionale, la modalita' di apprendimento in
alternanza,   quale   opzione   formativa   rispondente   ai  bisogni
individuali  di  istruzione  e  formazione  dei  giovani, persegue le
seguenti finalita':
    a) attuare  modalita'  di  apprendimento flessibili e equivalenti
sotto  il  profilo  culturale  ed  educativo, rispetto agli esiti dei
percorsi  del  secondo  ciclo,  che  colleghino  sistematicamente  la
formazione in aula con l'esperienza pratica;
    b) arricchire  la  formazione acquisita nei percorsi scolastici e
formativi  con  l'acquisizione  di  competenze  spendibili  anche nel
mercato del lavoro;
    c) favorire   l'orientamento  dei  giovani  per  valorizzarne  le
vocazioni  personali,  gli  interessi  e  gli  stili di apprendimento
individuali;
    d) realizzare   un   organico   collegamento   delle  istituzioni
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la societa' civile,
che   consenta   la   partecipazione   attiva  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
    e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale
ed economico del territorio.