Art. 3.
              Realizzazione dei percorsi in alternanza
  1.  Ferme  restando  le  competenze  delle regioni e delle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  in  materia  di  programmazione
territoriale  dell'offerta  formativa,  le  istituzioni scolastiche o
formative,  singolarmente  o  in  rete,  stipulano,  nei limiti degli
importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito,
con  i  soggetti  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, secondo quanto
previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
  2.  Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realta' territoriali, dei
percorsi  di  cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualita'
sotto  il  profilo  educativo  ed  ai  fini  del monitoraggio e della
valutazione  dell'alternanza scuola lavoro, nonche' ai fini di cui al
comma  3,  e'  istituito,  a  livello  nazionale,  il Comitato per il
monitoraggio  e  la  valutazione  dell'alternanza  scuola-lavoro, con
decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  e  con il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa
in  sede  di  Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo   28 agosto  1997,  n.  28l.  Il  Comitato  e'  istituito
assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati,
delle  camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura e
delle  rappresentanze  dei  lavoratori e dei datori di lavoro. Per la
valutazione  dei  percorsi  il  Comitato  si  coordina con l'Istituto
nazionale  di  valutazione  del sistema dell'istruzione (INVALSI), di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
  3.  Con  decreto  del  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di cui
all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla
base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
    a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
    b) le    risorse    finanziarie    annualmente   assegnate   alla
realizzazione   dell'alternanza  ed  i  criteri  e  le  modalita'  di
ripartizione  delle  stesse,  al  fine  di contenere la spesa entro i
limiti delle risorse disponibili;
      c)  i  requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,
devono   possedere   per  contribuire  a  realizzare  i  percorsi  in
alternanza,  con  particolare  riferimento all'osservanza delle norme
vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed
all'apporto  formativo  nei confronti degli studenti ed al livello di
innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
    d) le  modalita'  per promuovere a livello nazionale il confronto
fra   le   diverse   esperienze  territoriali  e  per  assicurare  il
perseguimento delle finalita' di cui al comma 2;
    e) il  modello  di  certificazione per la spendibilita' a livello
nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui
all'articolo 6.
  4.  Le  convenzioni  di  cui  al  comma 1, in relazione al progetto
formativo,  regolano  i  rapporti  e  le  responsabilita' dei diversi
soggetti  coinvolti  nei  percorsi  in  alternanza,  ivi compresi gli
aspetti  relativi  alla  tutela  della  salute  e della sicurezza dei
partecipanti.
 
          Note all'art. 3:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2004, n. 286:
              «Art.    2   (Riordino   dell'Istituto   nazionale   di
          valutazione  del  sistema dell'istruzione). - 1. Per i fini
          di  cui  all'art. 1 l'Istituto nazionale di valutazione del
          sistema  dell'istruzione  di  cui  al  decreto  legislativo
          20 luglio   1999,   n.   258,  e'  riordinato,  secondo  le
          disposizioni    del   presente   decreto   ed   assume   la
          denominazione di «Istituto nazionale per la valutazione del
          sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)»,
          di seguito denominato: «Istituto».
              2.  L'Istituto  e'  ente  di  ricerca  con personalita'
          giuridica  di diritto pubblico ed autonomia amministrativa,
          contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.
              3.  L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  di
          seguito     denominato:     «Ministero».     Il    Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  di
          seguito  denominato  «Ministro» individua, con periodicita'
          almeno  triennale,  le  priorita'  strategiche  delle quali
          l'Istituto   tiene   conto   per   programmare  la  propria
          attivita',   fermo   restando   che  la  valutazione  delle
          priorita' tecnico-scientifiche e' riservata all'Istituto. A
          tale fine il Ministro provvede:
                a) con  propria  direttiva,  relativamente al sistema
          dell'istruzione;
                b) con  apposite linee guida definite d'intesa con la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il
          Ministro    del   lavoro   e   delle   politiche   sociali,
          relativamente   al  sistema  dell'istruzione  e  formazione
          professionale.
              4.  Il  Ministro  adotta  altresi' specifiche direttive
          connesse  agli obiettivi generali delle politiche educative
          nazionali.».