Art. 3.
Realizzazione dei percorsi in alternanza
1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione
territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o
formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli
importi allo scopo annualmente assegnati nell'ambito delle risorse di
cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo gratuito,
con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto
previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realta' territoriali, dei
percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualita'
sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della
valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonche' ai fini di cui al
comma 3, e' istituito, a livello nazionale, il Comitato per il
monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa
in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 28l. Il Comitato e' istituito
assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati,
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la
valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto
nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla
base delle indicazioni del comitato di cui al comma 2, sono definiti:
a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla
realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le modalita' di
ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i
limiti delle risorse disponibili;
c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,
devono possedere per contribuire a realizzare i percorsi in
alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme
vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed
all'apporto formativo nei confronti degli studenti ed al livello di
innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
d) le modalita' per promuovere a livello nazionale il confronto
fra le diverse esperienze territoriali e per assicurare il
perseguimento delle finalita' di cui al comma 2;
e) il modello di certificazione per la spendibilita' a livello
nazionale delle competenze e per il riconoscimento dei crediti di cui
all'articolo 6.
4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto
formativo, regolano i rapporti e le responsabilita' dei diversi
soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli
aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei
partecipanti.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286:
«Art. 2 (Riordino dell'Istituto nazionale di
valutazione del sistema dell'istruzione). - 1. Per i fini
di cui all'art. 1 l'Istituto nazionale di valutazione del
sistema dell'istruzione di cui al decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258, e' riordinato, secondo le
disposizioni del presente decreto ed assume la
denominazione di «Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)»,
di seguito denominato: «Istituto».
2. L'Istituto e' ente di ricerca con personalita'
giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa,
contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria.
3. L'Istituto e' soggetto alla vigilanza del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
seguito denominato: «Ministero». Il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
seguito denominato «Ministro» individua, con periodicita'
almeno triennale, le priorita' strategiche delle quali
l'Istituto tiene conto per programmare la propria
attivita', fermo restando che la valutazione delle
priorita' tecnico-scientifiche e' riservata all'Istituto. A
tale fine il Ministro provvede:
a) con propria direttiva, relativamente al sistema
dell'istruzione;
b) con apposite linee guida definite d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
relativamente al sistema dell'istruzione e formazione
professionale.
4. Il Ministro adotta altresi' specifiche direttive
connesse agli obiettivi generali delle politiche educative
nazionali.».