Art. 4.
Organizzazione dei percorsi in alternanza
1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si
articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni
scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle
convenzioni di cui all'articolo 3.
2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno
parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla
realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del
corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di
apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono
articolati secondo criteri di gradualita' e progressivita' che
rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli
studenti in relazione alla loro eta', e sono dimensionati tenendo
conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei
licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
nonche' sulla base delle capacita' di accoglienza dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2.
4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio,
i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti
nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico
o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli
fissati dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono
dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne
l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.
6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno
del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli
studenti in tempi e con modalita' idonei a garantirne la piena
fruizione.