Art. 5.
                         Funzione tutoriale
  1.  Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale e' preordinata
alla  promozione  delle  competenze degli studenti ed al raccordo tra
l'istituzione  scolastica  o  formativa,  il  mondo  del  lavoro e il
territorio.  La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in
alternanza  e'  svolta  dal docente tutor interno di cui al comma 2 e
dal tutor esterno di cui al comma 3.
  2.  Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica
o  formativa  tra  coloro  che,  avendone fatto richiesta, possiedono
titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e
guida  degli  studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica,
con  la  collaborazione  del  tutor  esterno  di  cui  al comma 3, il
corretto svolgimento del percorso in alternanza.
  3.  Il  tutor  formativo  esterno,  designato  dai  soggetti di cui
all'articolo  1,  comma  2,  disponibili  ad accogliere gli studenti,
favorisce  l'inserimento  dello  studente  nel contesto operativo, lo
assiste   nel   percorso   di   formazione   sul  lavoro  e  fornisce
all'istituzione   scolastica   o   formativa  ogni  elemento  atto  a
verificare  e  valutare le attivita' dello studente e l'efficacia dei
processi  formativi.  Lo  svolgimento  dei  predetti compiti non deve
comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4.  I  compiti  svolti  dal  tutor  interno  di cui al comma 2 sono
riconosciuti  nel  quadro della valorizzazione della professionalita'
del personale docente.
  5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attivita' di formazione
svolta  nella  scuola  e  quella realizzata in azienda, sono previsti
interventi  di  formazione  in  servizio,  anche congiunta, destinati
prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.