Art. 5.
Funzione tutoriale
1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale e' preordinata
alla promozione delle competenze degli studenti ed al raccordo tra
l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il
territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in
alternanza e' svolta dal docente tutor interno di cui al comma 2 e
dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica
o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono
titoli documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e
guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza e verifica,
con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il
corretto svolgimento del percorso in alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, disponibili ad accogliere gli studenti,
favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo
assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce
all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a
verificare e valutare le attivita' dello studente e l'efficacia dei
processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non deve
comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono
riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalita'
del personale docente.
5. Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attivita' di formazione
svolta nella scuola e quella realizzata in azienda, sono previsti
interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati
prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.