Art. 6.
      Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti
  1.  I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione
da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto all'articolo 4 della legge 28
marzo  2003,  n.  53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione
scolastica  o  formativa,  tenuto conto delle indicazioni fornite dal
tutor  formativo  esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in
alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3,
comma   3,   lettera   e),  le  competenze  da  essi  acquisite,  che
costituiscono  crediti,  sia  ai fini della prosecuzione del percorso
scolastico  o  formativo  per  il  conseguimento  del diploma o della
qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa
l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
  3.  La  valutazione  e la certificazione delle competenze acquisite
dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate
a  norma  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  con  l'obiettivo
prioritario  di'  riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai
fini dell'occupabilita'.
  4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione
dei  percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una
certificazione  relativa  alle  competenze  acquisite  nei periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro.
 
          Note all'art. 6:
              - Per  il  testo dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003,
          n. 53, si vedano le note al preambolo.
              - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro
          per  l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
          persone handicappate».
              - Si  riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a)
          della legge 28 marzo 2003, n. 53:
              «Art.   3  (Valutazione  degli  apprendimenti  e  della
          qualita'   del   sistema   educativo  di  istruzione  e  di
          formazione).  -  1.  Con  i  decreti di cui all'art. 1 sono
          dettate  le  norme  generali  sulla valutazione del sistema
          educativo   di   istruzione   e   di   formazione  e  degli
          apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) la   valutazione,   periodica   e  annuale,  degli
          apprendimenti   e  del  comportamento  degli  studenti  del
          sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione, e la
          certificazione  delle  competenze  da  essi acquisite, sono
          affidate  ai  docenti  delle  istituzioni  di  istruzione e
          formazione  frequentate; agli stessi docenti e' affidata la
          valutazione  dei periodi didattici ai fini del passaggio al
          periodo   successivo;  il  miglioramento  dei  processi  di
          apprendimento  e  della  relativa  valutazione,  nonche' la
          continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso una
          congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarita';».