Art. 6.
Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti
1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione
da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28
marzo 2003, n. 53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione
scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal
tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in
alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3,
comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite, che
costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso
scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della
qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa
l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.
3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite
dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate
a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo
prioritario di' riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai
fini dell'occupabilita'.
4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione
dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una
certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di
apprendimento mediante esperienze di lavoro.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003,
n. 53, si vedano le note al preambolo.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera a)
della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 3 (Valutazione degli apprendimenti e della
qualita' del sistema educativo di istruzione e di
formazione). - 1. Con i decreti di cui all'art. 1 sono
dettate le norme generali sulla valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli studenti del
sistema educativo di istruzione e di formazione, e la
certificazione delle competenze da essi acquisite, sono
affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e
formazione frequentate; agli stessi docenti e' affidata la
valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al
periodo successivo; il miglioramento dei processi di
apprendimento e della relativa valutazione, nonche' la
continuita' didattica, sono assicurati anche attraverso una
congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarita';».