Art. 7.
Percorsi integrati
1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e
d'intesa con le regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro,
possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e
formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di
studio, progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il
concorso degli operatori di ambedue i sistemi.