Art. 7.
                         Percorsi integrati
  1.  Le  istituzioni  scolastiche,  a  domanda  degli  interessati e
d'intesa  con  le regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro,
possono  collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale   per  la  frequenza,  negli  istituti  d'istruzione  e
formazione  professionale,  di corsi integrati, attuativi di piani di
studio,  progettati  d'intesa  tra  i due sistemi e realizzati con il
concorso degli operatori di ambedue i sistemi.