Art. 8.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione, nonche' alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Nota all'art. 8:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione».