Art. 9.
                               Risorse
  1.   All'onere   derivante  dall'attuazione  degli  interventi  del
presente  decreto  nel sistema dell'istruzione, nel limite massimo di
10  milioni  di  euro  per  l'anno  2005  e  di  30 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo  4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440,
come  determinata  dalla  tabella  C, allegata alla legge 30 dicembre
2004, n. 311.
  2.   Nell'ambito   delle   risorse  di  cui  al  comma  1,  per  il
funzionamento  del  Comitato  per  il  monitoraggio  e la valutazione
dell'alternanza  scuola-lavoro  di  cui  all'articolo  3, comma 2, e'
autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto
nel  sistema  dell'istruzione  e formazione professionale concorrono,
nella   percentuale  stabilita  nella  programmazione  regionale,  le
risorse  destinate  ai  percorsi di formazione professionale a valere
sugli  stanziamenti  previsti  dall'articolo 68, comma 4, lettera a),
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 9:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  della  legge
          18 dicembre 1997, n. 440:
              «Art.  4  (Dotazione  del fondo). - 1. La dotazione del
          fondo di cui all'art. 1 e' determinata in lire 100 miliardi
          per  l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in
          lire   345  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno  1999.
          All'onere  relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale 1997-1999, al
          capitolo  6856  dello stato di previsione del Ministero del
          tesoro  per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando,
          per  lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e
          1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
          istruzione  e  per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire
          245  miliardi  per  l'anno  1999, l'accantonamento relativo
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              - Si riporta il testo dell'art. 68, comma 4, lettera a)
          della legge 17 maggio 1999, n. 144:
              «4.  Agli  oneri  derivanti  dall'intervento  di cui al
          comma 1 si provvede:
                a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, per i
          seguenti  importi:  lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
          430  miliardi  per il 2000, lire 562 miliardi per il 2001 e
          fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002;».