IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, concernente il  riordinamento  della  Croce  rossa  italiana,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20  settembre  1995,
n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre  1995,
n. 490; 
  Visto l'articolo 13 del decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.
419,  recante  il  riordinamento  del  sistema  degli  enti  pubblici
nazionali che ha stabilito che le  amministrazioni  dello  Stato  che
esercitano la  vigilanza  sugli  enti  pubblici  promuovono,  con  le
modalita' stabilite per ogni ente dalle norme vigenti,  la  revisione
degli statuti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio
2002, n.  208,  concernente  il  regolamento  di  approvazione  dello
statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa; 
  Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n.  276,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1; 
  Ritenuta la necessita' di  procedere  all'emanazione  di  un  nuovo
statuto; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005; 
  Sulla proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri
della  difesa,  dell'economia  e  delle  finanze  e  della   funzione
pubblica; 
  Sentito il  Commissario  straordinario  dell'Associazione  italiana
della Croce rossa; 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. E' approvato il nuovo statuto dell'Associazione  italiana  della
Croce rossa, allegato al presente decreto. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5  luglio  2002,
n. 208. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 6 maggio 2005 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                             Berlusconi 
 
                      Il Ministro della salute 
                               Storace 
 
                      Il Ministro della difesa 
                               Martino 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                             Siniscalco 
 
                Il Ministro per la funzione pubblica 
                               Baccini 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2005 
 
Ministeri  istituzionali  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri
registro n. 7, foglio n. 382 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          all'amministrazione  competente  per  materia,   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  luglio
          1980, n. 613, reca: 
              «Riordinamento della  Croce  rossa  italiana  (art.  70
          della legge n. 833 del 1978)». 
              - Il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge 20 settembre
          1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
          novembre 1995, n. 490, e' il seguente: 
              «2. Lo statuto della Croce rossa italiana  deve  essere
          approvato, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri». 
              - L'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
          419, recante  il  «Riordinamento  del  sistema  degli  enti
          pubblici nazionali, a norma degli articoli 11  e  14  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59», e' il seguente: 
              «Art.   13   (Revisione   statutaria).    -    1.    Le
          amministrazioni dello Stato  che  esercitano  la  vigilanza
          sugli enti pubblici cui  si  applica  il  presente  decreto
          promuovono, con le modalita' stabilite per ogni ente  dalle
          norme vigenti, la revisione  degli  statuti.  La  revisione
          adegua gli statuti stessi  alle  seguenti  norme  generali,
          regolatrici della materia: 
                a)  attribuzione   di   poteri   di   programmazione,
          indirizzo e relativo controllo  strategico:  al  presidente
          dell'ente,  nei  casi  in  cui  il  carattere   monocratico
          dell'organo e' adeguato  alla  dimensione  organizzativa  e
          finanziaria o rispondente al prevalente  carattere  tecnico
          dell'attivita'  svolta  o  giustificato  dall'inerenza   di
          quest'ultima  a  competenze  conferite  a  regioni  o  enti
          locali; in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad  un
          organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione,
          presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero
          dei membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo
          ed alle dimensioni organizzative e  finanziarie  dell'ente,
          fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli incarichi; 
                b)  previsione  della  nomina  dei   componenti   del
          consiglio di amministrazione  dell'ente,  con  decreto  del
          Ministro vigilante, tra esperti di  amministrazione  o  dei
          settori  di  attivita'   dell'ente,   con   esclusione   di
          rappresentanti  del  Ministero   vigilante   o   di   altre
          amministrazioni      pubbliche,      di      organizzazioni
          imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali; 
                c) ridefinizione  dei  poteri  di  vigilanza  secondo
          criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
          ferma restando l'attribuzione  all'autorita'  di  vigilanza
          del  potere  di  approvazione  dei  bilanci  e  rendiconti,
          nonche', per gli enti finanziati in misura  prevalente  con
          trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
          dei programmi di attivita'; 
                d)  previsione,  quando  l'ente  operi   in   materia
          inerente  al  sistema  regionale  o  locale,  di  forme  di
          intervento degli enti territorialmente interessati, o della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          ovvero  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  agosto  1997,  n.  281,  tali  comunque  da
          assicurare una adeguata presenza, negli organi  collegiali,
          di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza; 
                e) eventuale attribuzione di compiti  di  definizione
          del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero
          di funzioni consultive, a organi assembleari,  composti  da
          esperti  designati  da  amministrazioni  e   organizzazioni
          direttamente interessate all'attivita'  dell'ente,  ovvero,
          per gli enti a vocazione scientifica o culturale,  composti
          in prevalenza da docenti o esperti del settore; 
                f)   determinazione   del   compenso    eventualmente
          spettante ai componenti degli  organi  di  amministrazione,
          ordinari  o  straordinari,   con   decreto   del   Ministro
          competente, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica,  sulla  base  di
          eventuali  direttive  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri; determinazione, con analogo decreto,  di  gettoni
          di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo
          rimborso delle spese di missione; 
                g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri  di
          rappresentanza esterna e, negli enti con organo di  vertice
          collegiale, di poteri  di  convocazione  del  consiglio  di
          amministrazione; previsione, per  i  soli  enti  di  grande
          rilievo  o  di   rilevante   dimensione   organizzativa   o
          finanziaria e fatta salva l'ipotesi della  gratuita'  degli
          incarichi,  di  un   vice-presidente,   designato   tra   i
          componenti del  consiglio;  previsione  che  il  presidente
          possa restare in carica, di norma, il tempo  corrispondente
          a non piu' di due mandati; 
                h) previsione di un collegio dei revisori composto di
          tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole  rilievo
          o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali  in
          rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
          tra iscritti al  registro  dei  revisori  contabili  o  tra
          persone  in   possesso   di   specifica   professionalita';
          previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
          notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria; 
                i) esclusione del direttore generale dal novero degli
          organi dell'ente ed attribuzione allo  stesso,  nonche'  ad
          altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al  principio
          di distinzione tra attivita' di indirizzo  e  attivita'  di
          gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
          29,   e   successive   modificazioni;   previsione    della
          responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento
          dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione,  o
          organo  di  vertice,  con   riferimento,   ove   possibile,
          all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget
          di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio; 
                l) istituzione, in aggiunta all'organo di  revisione,
          di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
          fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
                m) istituzione di un ufficio per le relazioni con  il
          pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; 
                n) determinazione del  numero  massimo  degli  uffici
          dirigenziali  e  dei  criteri  generali  di  organizzazione
          dell'ente,  in  coerenza  alle  esigenze   di   speditezza,
          efficienza   ed   efficacia   dell'azione   amministrativa,
          rinviando la disciplina dei residui profili  organizzativi,
          in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
          interni,    eventualmente     soggetti     all'approvazione
          dell'autorita'  i   vigilanza,   ovvero   ad   altri   atti
          organizzativi; 
                o) facolta'  dell'ente  di  adottare  regolamenti  di
          contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
          necessario, deroghe, anche in  materia  contrattuale,  alle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18
          dicembre  1979,  n.  696,  e  successive  modificazioni;  i
          predetti   regolamenti   sono   soggetti   all'approvazione
          dell'autorita' di vigilanza, di concerto  con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
                p)  previsione  della  facolta'  di  attribuire,  per
          motivate   esigenze   ed   entro   un    limite    numerico
          predeterminato,  incarichi  di  collaborazione  ad  esperti
          delle materie di competenza istituzionale; 
                q)  previsione  delle  ipotesi  di   commissariamento
          dell'ente  e  dei  poteri  del  commissario  straordinario,
          nominato dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli  enti
          di  notevole   rilievo   o   dimensione   organizzativa   e
          finanziaria, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri,  su   proposta   dell'autorita'   di   vigilanza;
          previsione,  per  i  soli  enti  di  notevole   rilievo   o
          dimensione organizzativa o finanziaria, della  possibilita'
          di  nominare  uno  o  piu'  sub-commissari;  previsione  di
          termini perentori di durata massima del commissariamento, a
          pena di scioglimento dell'ente. 
              2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte  salve
          le specifiche e motivate esigenze connesse alla  natura  ed
          all'attivita' di singoli enti, con particolare  riferimento
          a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione
          della prevalenza delle entrate proprie su quelle  attinenti
          a trasferimenti a carico di bilanci  pubblici,  nonche'  le
          esigenze specifiche degli enti a struttura associativa,  ai
          quali, in particolare, non si applicano i  criteri  di  cui
          alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri  di
          cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se
          coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per
          motivate esigenze degli stessi. 
              3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente
          ai quali la revisione statutaria non sia  intervenuta  alla
          data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto  dal  1°
          gennaio 2002, le seguenti disposizioni: 
                a) i consigli di amministrazione sono sciolti,  salvo
          che risultino composti in conformita' ai criteri di cui  al
          comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a
          che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono
          nominati,  i  poteri   di   amministrazione   ordinaria   e
          straordinaria,  salva  la  possibilita'  dell'autorita'  di
          vigilanza di nominare un commissario straordinario; 
                b) i  collegi  dei  revisori,  ove  non  conformi  ai
          criteri di cui al comma 1, lettera h), sono  sciolti  e  le
          relative competenze sono esercitate, sino alla  nomina  del
          nuovo collegio, dai soli rappresentanti del  Ministero  del
          tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  e
          dell'autorita' di vigilanza, ove presenti, ovvero, in  caso
          contrario, dal solo presidente del collegio. 
              4. Negli enti di cui al presente articolo per  i  quali
          la revisione statutaria risulti intervenuta alla  data  del
          30 giugno 2001, il funzionamento degli organi  preesistenti
          e'  prorogato  sino  alla  nomina  di   quelli   di   nuova
          istituzione». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          5 luglio 2002,  n.  208,  abrogato  dal  presente  decreto,
          recava: 
              «Approvazione  del  nuovo   statuto   dell'Associazione
          italiana della Croce rossa». 
              -  Il  decreto-legge  19   novembre   2004,   n.   276,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005,
          n. 1, reca «Disposizioni urgenti per snellire le  strutture
          ed  incrementare  la  funzionalita'   della   Croce   rossa
          italiana». 
              - Il comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e'
          il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». 
          Nota all'art. 1: 
              - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 5 luglio 2002, n. 208,  si  vedano  le  note  alle
          premesse.