IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
  Visti i decreti legislativi 26 maggio 2004, numeri 153 e 154;
  Vista  la  notifica  alla Commissione europea a norma dell'articolo
88, comma 3, del Trattato;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso il 3 marzo 2005;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e
delle infrastrutture e dei trasporti;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
  Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004
  1.  All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Presso  il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali -
Direzione  generale  per  la  pesca e l'acquacoltura, e' istituito il
Fondo  di  solidarieta'  nazionale  della  pesca  e dell'acquacoltura
(FSNPA).   Il  Fondo  ha  l'obiettivo  di  promuovere  principalmente
interventi  di  prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e
alle    strutture    produttive    nel    settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura,   a   causa   di  calamita'  naturali,  avversita'
meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.».
  2.  All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
il comma 2, e' sostituito dal seguente:
  «2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, il FSNPA prevede le
seguenti tipologie di intervento:
    a) misure   volte   a   incentivare   la   stipula  di  contratti
assicurativi  da  parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura
finalizzati  alla  copertura  dei  rischi relativi a gravi danni alle
strutture,  ivi  compreso l'affondamento del natante, al valore della
produzione,    conseguenti    a    calamita'   naturali,   avversita'
meteorologiche   e   meteomarine   di   carattere  eccezionale  ed  a
fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;
    b) misure  in  favore  di  eredi  diretti dei marittimi imbarcati
sulle  navi  da  pesca  o di addetti agli impianti di acquacoltura in
mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per
avversita'   meteomarine,  delle  unita'  da  pesca  o  asservite  ad
impianti;
    c) interventi  compensativi,  esclusivamente  nel caso di danni a
produzioni  e  strutture  non  inserite  nel  Programma  assicurativo
annuale,   di   cui  all'articolo 14-bis,  finalizzati  alla  ripresa
economica  e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni
dagli eventi di cui al comma 1.
  3.  All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
il comma 3, e' sostituito dal seguente:
  «3.  La  dotazione  del  Fondo e' stabilita dal Programma nazionale
nell'ambito  della ripartizione delle relative risorse, tenendo conto
di   quanto  previsto  dal  Programma  assicurativo  annuale  di  cui
all'articolo 14-bis.».
  4.  All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
il comma 4, e' sostituito dal seguente:
  «4. Su richiesta di una o piu' regioni o di una o piu' associazioni
nazionali  delle  cooperative  della  pesca, delle imprese di pesca e
delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e
forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti
nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale
per  la  ricerca  applicata  al  mare  (ICRAM),  l'accertamento delle
condizioni  per  gli  interventi  di  cui  al  comma 2  al fine della
dichiarazione,  con  proprio  decreto,  dello stato di calamita' o di
avversita' meteomarine.».
  5.  All'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
il comma 6, e' sostituito dal seguente:
  «6.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita  la  Commissione  di  cui  all'articolo  3, sono individuati,
previa  intesa  con  le  regioni e le province autonome, i criteri di
attuazione  in  base  al principio di adeguatezza, differenziazione e
sussidiarieta'  di  cui  all'articolo  118  della Costituzione, anche
contemplando,  per  il  pagamento  degli  interventi  finanziari,  la
possibilita'  di  avvalersi  delle  regioni  o  delle  Capitanerie di
porto.».
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art.  1  della  legge  7 marzo  2003,  n. 38, cosi'
          recita:
              «Art.  1  (Delega al Governo per la modernizzazione dei
          settori  dell'agricoltura,  della pesca, dell'acquacoltura,
          agroalimentare,  dell'alimentazione  e delle foreste). - 1.
          Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare, nel rispetto delle
          competenze  costituzionali  delle  regioni  e senza nuovi o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica, entro due anni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, su
          proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          svolgendo    le   procedure   di   concertazione   con   le
          organizzazioni  di  rappresentanza agricola e della filiera
          agroalimentare,   ai   sensi   dell'art.   20  del  decreto
          legislativo  18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresi' conto
          degli   orientamenti  dell'Unione  europea  in  materia  di
          politica  agricola  comune,  uno o piu' decreti legislativi
          per  completare  il processo di modernizzazione dei settori
          agricolo,  della  pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare,
          dell'alimentazione e delle foreste.
              2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1, nel
          rispetto dell'art. 117 della Costituzione e in coerenza con
          la   normativa   comunitaria,  si  conformano  ai  seguenti
          principi   e   criteri  direttivi,  oltre  che,  in  quanto
          compatibili,   alle  finalita'  e  ai  principi  e  criteri
          direttivi  di  cui  all'art. 7, comma 3, e all'art. 8 della
          legge 5 marzo 2001, n. 57:
                a) prevedere   l'istituzione   di   un   sistema   di
          concertazione  permanente  fra  Stato,  regioni  e province
          autonome  riguardante  la  preparazione  dell'attivita' dei
          Ministri   partecipanti  ai  Consigli  dell'Unione  europea
          concernenti  le  materie  di  competenza concorrente con le
          regioni  e,  per  quanto  occorra, le materie di competenza
          esclusiva delle regioni medesime. La concertazione avverra'
          fra il Ministro competente per materia in occasione di ogni
          specifico  Consiglio  dell'Unione europea e i presidenti di
          giunta  regionale  o  componenti  di  giunta regionale allo
          scopo delegati;
                b) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
          a)  abbia  per  oggetto anche l'esame di progetti regionali
          rilevanti   ai   fini   della   tutela  della  concorrenza,
          prevedendo a tale fine un apposito procedimento di notifica
          al   Ministero  competente.  Il  Governo,  qualora  ritenga
          conforme  alle norme nazionali in materia di concorrenza il
          progetto  notificato,  libera  le regioni da ogni ulteriore
          onere,  ne cura la presentazione e segue il procedimento di
          approvazione presso gli organismi comunitari;
                c) stabilire che la concertazione di cui alla lettera
          a)  si  applichi anche in relazione a progetti rilevanti ai
          fini  dell'esercizio  di competenze esclusive dello Stato e
          delle   regioni   o  concorrenti,  con  previsione  di  uno
          specifico procedimento per la prevenzione di controversie;
                d) favorire  lo  sviluppo  della forma societaria nei
          settori del-l'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura,
          anche   attraverso  la  revisione  dei  requisiti  previsti
          dall'art.  12  della  legge  9 maggio  1975,  n.  153, come
          modificato  dall'art. 10 del decreto legislativo n. 228 del
          2001,  tenendo  conto  di  quanto stabilito nel regolamento
          (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999;
                e) rivedere la normativa in materia di organizzazioni
          e  accordi  interprofessionali, contratti di coltivazione e
          vendita,  al  fine  di assicurare il corretto funzionamento
          del  mercato e creare le condizioni di concorrenza adeguate
          alle peculiarita' dei settori di cui al comma 1, nonche' di
          favorirne  il miglioramento dell'organizzazione economica e
          della posizione contrattuale, garantendo un livello elevato
          di   tutela  della  salute  umana  e  degli  interessi  dei
          consumatori,  nel  rispetto del principio di trasparenza di
          cui  all'art.  9  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002;
                f) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
          tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
          decreto legislativo n. 228 del 2001, anche nel rispetto dei
          criteri di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
          e  della  continuita' della corrispondenza tra misura degli
          importi contributivi e importi pensionistici assicurata dal
          decreto  legislativo  16 aprile  1997,  n.  146,  e dettare
          principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
          parte concorrente di tali materie, prevedendo l'adozione di
          appositi  regimi  di  forfettizzazione  degli  imponibili e
          delle  imposte,  nonche'  di  una disciplina tributaria che
          agevoli  la  costituzione  di  adeguate  unita' produttive,
          favorendone    l'accorpamento    e    disincentivando    il
          frazionamento  fondiario,  e favorisca l'accorpamento delle
          unita'  aziendali,  anche  attraverso il ricorso alla forma
          cooperativa  per  la  gestione  comune  dei terreni o delle
          aziende  dei  produttori  agricoli,  con  priorita'  per  i
          giovani  agricoltori,  specialmente  nel  caso in cui siano
          utilizzate risorse pubbliche;
                g) semplificare,   anche   utilizzando   le   notizie
          iscritte  nel registro delle imprese e nel repertorio delle
          notizie  economiche  e  amministrative  (REA) istituito dal
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   7 dicembre   1995,  n.  581,  gli  adempimenti
          contabili e amministrativi a carico delle imprese agricole;
                h) coordinare  e  armonizzare  la  normativa  statale
          tributaria  e  previdenziale  con le disposizioni di cui al
          decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 226, determinando i
          principi  fondamentali  per  la  normativa regionale per la
          parte concorrente di tali materie;
                i) favorire  l'accesso  ai  mercati  finanziari delle
          imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della
          pesca,   al  fine  di  sostenere  la  competitivita'  e  la
          permanenza   stabile   sui  mercati,  definendo  innovativi
          strumenti   finanziari,   di   garanzia   del   credito   e
          assicurativi finalizzati anche alla riduzione dei rischi di
          mercato,  nonche'  favorire  il  superamento da parte delle
          imprese  agricole  delle situazioni di crisi determinate da
          eventi calamitosi o straordinari;
                l) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
          giovani  in  agricoltura anche attraverso l'adozione di una
          disciplina tributaria e previdenziale adeguata;
                m) rivedere   la  normativa  per  il  supporto  dello
          sviluppo  dell'occupazione  nel settore agricolo, anche per
          incentivare    l'emersione   dell'economia   irregolare   e
          sommersa;
                n) ridefinire    gli    strumenti    relativi    alla
          tracciabilita'  all'etichettatura  e  alla  pubblicita' dei
          prodotti  alimentari e dei mangimi, favorendo l'adozione di
          procedure  di  tracciabilita'  differenziate  per  filiera,
          anche  attraverso  la  modifica  dell'art.  18  del decreto
          legislativo  n.  228  del  2001,  in coerenza con il citato
          regolamento   (CE)   n.  178/2002,  e  prevedendo  adeguati
          sostegni alla loro diffusione;
                o) armonizzare   e  razionalizzare  la  normativa  in
          materia  di  controlli e di frodi agroalimentari al fine di
          tutelare  maggiormente  i  consumatori  e  di eliminare gli
          ostacoli al commercio e le distorsioni della concorrenza;
                p) individuare  le  norme  generali regolatrici della
          materia   per   semplificare   e   accorpare  le  procedure
          amministrative  relative  all'immissione in commercio, alla
          vendita  e  all'utilizzazione  di  prodotti  fitosanitari e
          relativi  coadiuvanti, sulla base della disciplina prevista
          dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica   23 aprile  2001,  n.  290,  emanato  ai  sensi
          dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni;
                q) agevolare  la  costituzione  e il funzionamento di
          efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme
          associate,    anche    in   riferimento   ai   criteri   di
          rappresentanza   degli   imprenditori  agricoli  associati,
          attraverso  la  modifica dell'art. 27, comma 1, del decreto
          legislativo   n.  228  del  2001,  al  fine  di  consentire
          un'efficace  concentrazione  dell'offerta  della produzione
          agricola,  per  garantire  il  corretto funzionamento delle
          regole di concorrenza e supportare la posizione competitiva
          sul   mercato,   anche   modificando  il  termine  previsto
          dall'art.  26, comma 7, del medesimo decreto legislativo n.
          228  del  2001, da 24 a 36 mesi, e permettendo, altresi' la
          vendita del prodotto in nome e per conto dei soci;
                r) prevedere  strumenti di coordinamento, indirizzo e
          organizzazione  delle  attivita' di promozione dei prodotti
          del   sistema   agroalimentare  italiano,  con  particolare
          riferimento  ai  prodotti tipici, di qualita' e ai prodotti
          ottenuti  con  metodi  di  produzione biologica, in modo da
          assicurare,  in  raccordo con le regioni, la partecipazione
          degli  operatori  interessati,  anche  al  fine di favorire
          l'internazionalizzazione di tali prodotti;
                s) favorire la promozione, lo sviluppo, il sostegno e
          l'ammodernamento   delle   filiere  agroalimentari  gestite
          direttamente    dagli    imprenditori   agricoli   per   la
          valorizzazione   sul   mercato  dei  loro  prodotti,  anche
          attraverso  l'istituzione di una cabina di regia nazionale,
          costituita dai rappresentanti del Ministero delle politiche
          agricole  e  forestali  e delle regioni e partecipata dalle
          organizzazioni di rappresentanza del mondo agricolo, con il
          compito di armonizzare gli interventi previsti in materia e
          avanzare  proposte  per  il  loro sostegno, con particolare
          riguardo alle iniziative operanti a livello interregionale;
                t) ridefinire   il   sistema   della   programmazione
          negoziata  nei  settori  di  competenza del Ministero delle
          politiche   agricole  e  forestali  e  i  relativi  modelli
          organizzativi,  anche al fine di favorire la partecipazione
          delle  regioni  sulla  base di principi di sussidiarieta' e
          garantire   il   trasferimento  di  un  adeguato  vantaggio
          economico  ai  produttori agricoli, in conformita' a quanto
          previsto  dall'art.  31  del decreto legislativo n. 228 del
          2001;
                u) riformare  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, al
          fine    di    armonizzarla    con    le   nuove   normative
          sull'organizzazione   dell'amministrazione  statale  e  sul
          trasferimento  alle regioni di funzioni in materia di pesca
          e di acquacoltura;
                v) riformare la legge 14 luglio 1965, n. 963, al fine
          di  razionalizzare la disciplina e il sistema dei controlli
          sull'attivita' di pesca marittima;
                z) riformare il Fondo di solidarieta' nazionale della
          pesca istituito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, al fine
          di  garantire  l'efficacia degli interventi in favore delle
          imprese  ittiche  danneggiate  da  calamita'  naturali o da
          avversita' meteomarine;
                aa) rivedere  la  definizione  della figura economica
          dell'imprenditore  ittico  e  le  attivita'  di  pesca e di
          acquacoltura,  nonche'  le  attivita'  connesse a quelle di
          pesca  attraverso  la  modifica  degli  articoli 2  e 3 del
          decreto legislativo n. 226 del 2001;
                bb) ridurre,  anche  utilizzando  le notizie iscritte
          nel  registro  delle  imprese  e  nel  REA,  gli obblighi e
          semplificare  i  procedimenti  amministrativi  relativi  ai
          rapporti  fra  imprese  ittiche e pubblica amministrazione,
          anche  attraverso  la  modifica  dell'art. 5 e dell'art. 7,
          comma  3,  del decreto legislativo n. 226 del 2001, nonche'
          degli  articoli 123,  164,  da  169 a 179, e 323 del codice
          della navigazione, nel rispetto degli standard di sicurezza
          prescritti dalla normativa vigente;
                cc) assicurare,   in   coerenza   con   le  politiche
          generali,  un  idoneo  supporto allo sviluppo occupazionale
          nel  settore  della  pesca,  anche  attraverso  la modifica
          dell'art. 318 del codice della navigazione;
                dd) individuare    idonee    misure    tecniche    di
          conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
          sviluppo    sostenibile   del   settore   della   pesca   e
          dell'acquacoltura  e  la  gestione  razionale delle risorse
          biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'art.
          4 del decreto legislativo n. 226 del 2001;
                ee) equiparare, ai fini dell'esercizio dell'attivita'
          di  vendita  di  cui  all'art.  4,  comma  8,  del  decreto
          legislativo  n.  228  del  2001, gli enti e le associazioni
          alle societa';
                ff) definire      e     regolamentare     l'attivita'
          agromeccanica,  quando  esercitata  in  favore di terzi con
          mezzi  meccanici,  per  effettuare  le operazioni colturali
          dirette  alla  cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o
          di  una  fase  necessaria dello stesso, la sistemazione, la
          manutenzione  su fondi agro-forestali nonche' le operazioni
          successive alla raccolta per la messa in sicurezza e per lo
          stoccaggio dei prodotti;
                gg) dettare    i   principi   fondamentali   per   la
          riorganizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in
          materia  di  pesca e acquacoltura, prevedendo il riordino e
          la  trasformazione,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la
          finanza pubblica, degli uffici e degli organismi operanti a
          tale fine;
                hh) adeguare  la  normativa relativa all'abilitazione
          delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'art.
          408  del  regolamento  per  l'esecuzione  del  codice della
          navigazione,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.
              3.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti  legislativi  per  il  riassetto, anche in un
          codice  agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in
          materia di agricoltura, pesca e acquacoltura, e foreste, ai
          sensi  e  secondo  i  principi  e  criteri direttivi di cui
          all'art.  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
          modificazioni,  e  comunque  con  il  compito  di eliminare
          duplicazioni   e   chiarire   il   significato   di   norme
          controverse.  Tali  decreti legislativi sono strutturati in
          modo  da  evidenziare  le norme rientranti nella competenza
          legislativa  esclusiva  dello Stato ai sensi dell'art. 117,
          secondo  comma,  della  Costituzione,  le norme costituenti
          principi  fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma,
          della  Costituzione,  e le altre norme statali vigenti sino
          all'eventuale modifica da parte delle regioni.
              4.  Il  Governo  informa  periodicamente  il Parlamento
          sullo stato di attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e
          3.
              5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          1,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, sono adottate le
          norme di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma
          3.
              6.  Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 1
          e   3,   a  seguito  della  deliberazione  preliminare  del
          Consiglio  dei  Ministri  e  dopo avere acquisito il parere
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          trasmessi al Parlamento affinche' sia espresso il parere da
          parte  delle  Commissioni  competenti  per materia entro il
          termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti
          sono  emanati  anche  in  mancanza  del  parere. Qualora il
          termine  previsto  per  il  parere  parlamentare  scada nei
          trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di cui ai
          commi  1 e 3, o successivamente ad essi, questi ultimi sono
          prorogati di sessanta giorni.
              7.   Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le  competenze
          riconosciute   alle  regioni  a  statuto  speciale  e  alle
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano ai sensi degli
          statuti speciali e delle relative norme di attuazione.».
              - Gli  articoli 7 ed 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
          recante  «Disposizioni in materia di apertura e regolazione
          dei mercati», cosi' recitano:
              «Art.  7  (Delega  per  la  modernizzazione nei settori
          dell'agricoltura,    delle    foreste,    della   pesca   e
          dell'acquacoltura).  - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
          senza  che  cio'  comporti  oneri  aggiuntivi  a carico del
          bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, nel rispetto della
          legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
          proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  uno  o  piu' decreti legislativi contenenti norme
          per   l'orientamento   e  la  modernizzazione  nei  settori
          dell'agricoltura,     delle     foreste,    della    pesca,
          dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
          funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
              2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
          a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri  e  dopo aver acquisito il parere della Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sono trasmessi
          alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della Repubblica
          affinche'  sia  espresso,  entro quaranta giorni, il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia;
          decorso  tale  termine,  i  decreti  sono  emanati anche in
          mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto per
          il  parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
          la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
          ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono
          diretti,  in  coerenza con la politica agricola dell'Unione
          europea, a creare le condizioni per:
                a) promuovere,   anche  attraverso  il  metodo  della
          concertazione,  il  sostegno  e  lo  sviluppo  economico  e
          sociale  dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
          dei  sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
          del    territorio,    individuando    i   presupposti   per
          l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
          di   qualita'   ed  assicurando  la  tutela  delle  risorse
          naturali,  della  biodiversita'  del patrimonio culturale e
          del paesaggio agrario e forestale;
                b) favorire  lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
          risorse     marine,     privilegiando     le     iniziative
          dell'imprenditoria  locale,  anche  con  il  sostegno della
          multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
          di  pesca,  comprese  quelle relative alla gestione ed alla
          tutela  ambientale  e  paesaggistica,  anche  allo scopo di
          creare fonti alternative di reddito;
                c) ammodernare   le  strutture  produttive  agricole,
          della  pesca  e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
          di  fornitura  di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
          di   trasformazione   e  commercializzazione  dei  prodotti
          nonche'  le  infrastrutture  per  l'irrigazione  al fine di
          sviluppare  la  competitivita'  delle  imprese  agricole ed
          agroalimentari,  soddisfacendo  la  domanda  dei mercati ed
          assicurando   la  qualita'  dei  prodotti,  la  tutela  dei
          consumatori e dell'ambiente;
                d) garantire  la  tutela della salute dei consumatori
          nel  rispetto  del principio di precauzione, promuovendo la
          riconversione  della  produzione  intensiva  zootecnica  in
          produzione  estensiva  biologica  e di qualita' favorire il
          miglioramento  e  la  tutela  dell'ambiente naturale, delle
          condizioni  di  igiene  e  di benessere degli animali negli
          allevamenti,  nonche'  della  qualita' dei prodotti per uso
          umano  e  dei  mangimi  per  gli  animali,  in  particolare
          sviluppando  e  regolamentando  sistemi  di  controllo e di
          tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
                e) garantire un costante miglioramento della qualita'
          valorizzare  le peculiarita' dei prodotti e il rapporto fra
          prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione
          al  consumatore  e  tutelare  le tradizioni alimentari e la
          presenza   nei   mercati  internazionali,  con  particolare
          riferimento   alle  produzioni  tipiche,  biologiche  e  di
          qualita';
                f) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
          giovani  e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
          disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
                g) assicurare,  in coerenza con le politiche generali
          del  lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
          nei  settori  agricolo,  della  pesca,  dell'acquacoltura e
          forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia
          irregolare e sommersa;
                h) favorire  la  cura e la manutenzione dell'ambiente
          rurale,  anche  attraverso  la valorizzazione della piccola
          agricoltura  per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
          e di turismo rurale;
                i) favorire   lo  sviluppo  sostenibile  del  sistema
          forestale,  in  aderenza  ai criteri e principi individuati
          dalle   Conferenze   ministeriali  sulla  protezione  delle
          foreste in Europa.
              Art.   8   (Principi   e   criteri   direttivi).  -  1.
          Nell'attuazione  della delega di cui all'art. 7, il Governo
          si  atterra'  ai  principi e criteri contenuti nel capo I e
          nell'art.  20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          successive  modificazioni,  nonche'  ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) definizione  dei  soggetti  imprenditori agricoli,
          della   pesca  e  forestali  e  riordino  delle  qualifiche
          soggettive;
                b) definizione  delle  attivita'  di coltivazione, di
          allevamento,  di  acquacoltura,  di silvicoltura e di pesca
          che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
          gli  ecosistemi  fluviali, lacustri, salmastri o marini con
          equiparazione   degli   imprenditori   della  silvicoltura,
          dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
                c) definizione  delle  attivita'  connesse, ancorche'
          non   svolte  nell'azienda,  anche  in  forma  associata  o
          cooperativa,  dirette  alla  manipolazione,  conservazione,
          trasformazione,  commercializzazione  e  valorizzazione  di
          prodotti   agricoli,   agroalimentari   ed  agroindustriali
          nonche' alla fornitura di beni e servizi;
                d) previsione  del registro delle imprese di cui agli
          articoli da  2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
          di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
          alle   lettere   a),   b),  c),  l)  e  u),  nonche'  degli
          imprenditori  agricoli,  dei  coltivatori  diretti  e delle
          societa'  semplici  esercenti  attivita'  agricola iscritti
          nelle sezioni speciali del registro medesimo;
                e) promozione  e mantenimento di strutture produttive
          efficienti,    favorendo   la   conservazione   dell'unita'
          aziendale  e  della  destinazione  agricola  dei  terreni e
          l'accorpamento  dei terreni agricoli, creando le condizioni
          per    l'ammodernamento    strutturale    dell'impresa    e
          l'ottimizzazione  del  suo  dimensionamento,  agevolando la
          ricomposizione   fondiaria,   attenuando  i  vincoli  della
          normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
                f) promozione    della   gestione   sostenibile   del
          patrimonio  forestale  per  favorire  lo  sviluppo di nuove
          opportunita'  imprenditoriali  e  occupazionali,  anche  in
          forma  associata  o  cooperativa,  la  certificazione delle
          attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
                g) promozione,   sviluppo   e   ammodernamento  delle
          filiere  agroalimentari gestite direttamente dai produttori
          agricoli   per  la  valorizzazione  sul  mercato  dei  loro
          prodotti;
                h) fissazione  dei criteri per il soddisfacimento del
          principio  comunitario  previsto  dal  regolamento  (CE) n.
          1257/1999  del  Consiglio,  del 17 maggio 1999, relativo al
          trasferimento   di   un  adeguato  vantaggio  economico  ai
          produttori  agricoli nella concessione degli aiuti da parte
          dell'Unione europea e dello Stato membro;
                i) riduzione  degli  obblighi  e  semplificazione dei
          procedimenti   amministrativi   relativi  ai  rapporti  tra
          aziende   agricole,   singole   o   associate,  e  pubblica
          amministrazione;
                l) previsione   dell'integrazione   delle   attivita'
          agricole  con altre extragricole svolte in seno all'azienda
          ovvero  in  luogo  diverso  dalla  stessa,  anche  in forma
          associata   o   cooperativa,   al   fine   di  favorire  la
          pluriattivita'  dell'impresa  agricola  anche attraverso la
          previsione   di   apposite   convenzioni  con  la  pubblica
          amministrazione;
                m) razionalizzazione  e  revisione della normativa in
          materia   di   ricerca,   formazione   e   divulgazione  in
          agricoltura,  acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
          sviluppo  sostenibile  e di tutela della biodiversita', per
          favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
          dei risultati della ricerca alle imprese;
                n) garanzia  della tutela della salute, del benessere
          degli   animali,   del   processo  di  riconversione  delle
          produzioni     agroalimentari     verso    una    crescente
          ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
          produttivi  integrati  che  garantiscano  la tracciabilita'
          della  materia  prima agricola di base, razionalizzazione e
          rafforzamento   del   sistema  di  controllo  dei  prodotti
          agricoli,  della pesca e alimentari a tutela della qualita'
          dei  prodotti  con  particolare  riferimento agli organismi
          geneticamente modificati e loro derivati;
                o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
          la  valorizzazione  delle peculiarita' dei prodotti tipici,
          anche  con  il  sostegno  dei distretti agroalimentari, dei
          distretti rurali ed ittici;
                p) promozione    dell'etichettatura    dei   prodotti
          alimentari   destinati   come   tali  al  consumatore,  con
          particolare  riferimento  a  quelli  di origine animale, al
          fine   di  garantire  la  sicurezza  e  la  qualita'  e  di
          consentire  la  conoscenza  della provenienza della materia
          prima;
                q) revisione   della  legge  16 marzo  1988,  n.  88,
          relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
          decreto  legislativo  30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
          organismi  interprofessionali,  per  assicurare il migliore
          funzionamento e la trasparenza del mercato;
                r) revisione  della  legge  20 marzo  1913, n. 272, e
          successive  modificazioni,  al  fine  di  adeguare le borse
          merci   alle  mutate  condizioni  di  mercato,  alle  nuove
          tecnologie   informatiche   e   telematiche,  a  tutti  gli
          interventi  finanziari  previsti  dal  decreto  legislativo
          30 aprile   1998,   n.   173,   nonche'  per  garantire  la
          trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
                s) revisione  della  legge  9 febbraio 1963, n. 59, e
          successive  modificazioni,  sulla  vendita  al pubblico dei
          prodotti  agricoli,  al fine di semplificare le procedure e
          di  favorire  il rapporto con i consumatori, anche abolendo
          l'autorizzazione ivi prevista;
                t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
          servizi  assicurativi  e  di garanzia al credito al fine di
          sostenere  la  competitivita'  e  favorire  la riduzione di
          rischi di mercato;
                u) attribuzione  di caratteri imprenditoriali a tutte
          le  forme  di  concentrazione dell'offerta nel rispetto del
          controllo  democratico  da  parte dei soci e nel divieto di
          abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
                v) favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese
          agricole   ed   agroalimentari   e   delle  loro  strategie
          commerciali  con  particolare  riferimento  alle produzioni
          tipiche e di qualita' e biologiche;
                z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
          un  idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
          dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e
          forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia
          irregolare  e  sommersa  nonche'  la  valorizzazione  della
          qualita' dei prodotti alimentari;
                aa) introduzione  di regole per l'apprendistato ed il
          lavoro  atipico  e  per  quello  occasionale,  flessibile e
          stagionale   con  riferimento  ad  oggettive  e  specifiche
          esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
          ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
                bb) creare    le    condizioni    atte   a   favorire
          l'insediamento  e  la  permanenza  dei  giovani nei settori
          dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e
          forestale;
                cc) coordinamento  dei  mezzi  finanziari disponibili
          per  la  promozione  di  agricoltura, acquacoltura, pesca e
          sviluppo  rurale,  nonche'  per  la promozione dei prodotti
          italiani di qualita' nel mercato internazionale;
                dd) semplificazione  delle  norme  e  delle procedure
          dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
                ee) previsione   di   apposite   convenzioni  con  la
          pubblica    amministrazione    quale   strumento   per   il
          perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
          all'art. 7;
                ff) definizione  di  un  nuovo assetto normativo che,
          nel  rispetto  delle  regole comunitarie e dell'esigenza di
          rafforzare  la  politica  della concorrenza, consenta per i
          prodotti  a  denominazione  di  origine  protetta  (DOP)  e
          indicazione    geografica    protetta    (IGP)   forme   di
          programmazione   produttiva   in   grado   di  accompagnare
          l'evoluzione  della domanda ed accrescere la competitivita'
          di tali produzioni;
                gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
          azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
          ed  indicazione  della relativa copertura finanziaria sugli
          stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o
          maggiori  oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni
          e degli enti locali.
              2.  I  termini  per  l'emanazione  dei  testi  unici in
          materia  di  agricoltura  e  di pesca e acquacoltura di cui
          all'art.  7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
          fino  a  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge.  I  testi  unici di cui al presente
          comma  entrano  in vigore il sessantesimo giorno successivo
          alla   data   della   loro   pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale.».
              - Il  decreto  legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca
          «Orientamento  e  modernizzazione del settore della pesca e
          dell'acquacoltura,  a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo
          2001, n. 57».
              - Il  decreto  legislativo 26 maggio 2004, n. 153, reca
          «Attuazione  della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di
          pesca marittima».
              - Il  decreto  legislativo 26 maggio 2004, n. 154, reca
          «Modernizzazione  del  settore pesca e dell'acquacoltura, a
          norma  dell'art.  1,  comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.
          38».
              - L'art.  88  della  legge  14 ottobre  1957,  n. 1203,
          recante   «Ratifica  ed  esecuzione  dei  seguenti  Accordi
          internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato
          che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed
          atti allegati», recita:
              «Art.  88.  -  1.  La Commissione procede con gli Stati
          membri  all'esame  permanente dei regimi di aiuti esistenti
          in  questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
          misure  richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
          del mercato comune.
              2.  Qualora  la  Commissione,  dopo  aver intimato agli
          interessati  di  presentare  le loro osservazioni, constati
          che  un  aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o mediante fondi
          statali,  non  e' compatibile con il mercato comune a norma
          dell'art.  92,  oppure  che  tale  aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato.
              Qualora  lo  Stato  in  causa  non  si  conformi a tale
          decisione  entro  il  termine  stabilito,  la Commissione o
          qualsiasi  altro  Stato interessato puo' adire direttamente
          la Corte di Giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
              A   richiesta   di  uno  Stato  membro,  il  Consiglio,
          deliberando  all'unanimita',  puo'  decidere  che un aiuto,
          istituito  o  da  istituirsi da parte di questo Stato, deve
          considerarsi  compatibile  con il mercato comune, in deroga
          alle  disposizioni  dell'art.  92  o  ai regolamenti di cui
          all'art.  94,  quando circostanze eccezionali giustifichino
          tale  decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
          riguardi  di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
          paragrafo,   primo   comma,   la   richiesta   dello  Stato
          interessato  rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo.
              Tuttavia,  se  il Consiglio non si e' pronunciato entro
          tre   mesi  dalla  data  della  richiesta,  la  Commissione
          delibera.
              3.  Alla  Commissione  sono comunicati, in tempo utile,
          perche'  presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
          istituire  o  modificare  aiuti. Se ritiene che un progetto
          non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
          92,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
          prevista   dal   paragrafo   precedente.  Lo  Stato  membro
          interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
          prima  che  tale  procedura  abbia condotto a una decisione
          finale.».
          Nota all'art. 1:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo     26 maggio    2004,    n.    154,    recante
          «Modernizzazione  del  settore pesca e dell'acquacoltura, a
          norma  dell'art.  1,  comma 2, della legge 7 marzo 2003, n.
          38», come modificato dal presente decreto:
              «Art. 14 (Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e
          dell'acquacoltura).   -   1.   Presso  il  Ministero  delle
          politiche  agricole  e forestali, Direzione generale per la
          pesca   e   l'acquacoltura,   e'   istituito  il  Fondo  di
          solidarieta'  nazionale  della  pesca  e  dell'acquacoltura
          (FSNPA).    Il   Fondo   ha   l'obiettivo   di   promuovere
          principalmente  interventi di prevenzione per far fronte ai
          danni  alla  produzione  e  alle  strutture  produttive nel
          settore   della  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  causa  di
          calamita' naturali, avversita' meteorologiche e meteomarine
          di carattere eccezionale.
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSNPA prevede
          le seguenti tipologie di intervento:
                a) misure volte a incentivare la stipula di contratti
          assicurativi   da   parte   degli   imprenditori  ittici  e
          dell'acquacoltura  finalizzati  alla  copertura  dei rischi
          relativi   a  gravi  danni  alle  strutture,  ivi  compreso
          l'affondamento  del  natante,  al  valore della produzione,
          conseguenti a calamita' naturali, avversita' meteorologiche
          e meteomarine di carattere eccezionale e a fluttuazioni dei
          prezzi delle materie prime;
                b) misure  in  favore  di eredi diretti dei marittimi
          imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di
          acquacoltura  in  mare,  deceduti per cause di servizio o a
          seguito  di affondamento, per avversita' meteomarine, delle
          unita' da pesca o asservite ad impianti;
                c) interventi  compensativi,  esclusivamente nel caso
          di   danni  a  produzioni  e  strutture  non  inserite  nel
          Programma  assicurativo  annuale,  di  cui all'art. 14-bis,
          finalizzati  alla  ripresa  economica  e  produttiva  delle
          imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui
          al comma 1.
              3.  La  dotazione  del Fondo e' stabilita dal Programma
          nazionale  nell'ambito  della  ripartizione  delle relative
          risorse,  tenendo  conto  di  quanto previsto dal Programma
          assicurativo annuale di cui all'art. 14-bis.
              4.  Su  richiesta di una o piu' regioni o di una o piu'
          associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle
          imprese  di  pesca  e  delle  imprese  di  acquacoltura, il
          Ministro  delle politiche agricole e forestali dispone, per
          il   tramite   degli   istituti  scientifici  operanti  nel
          Consiglio  nazionale  delle  ricerche (CNR) o dell'Istituto
          centrale   per   la  ricerca  applicata  al  mare  (ICRAM),
          l'accertamento  delle  condizioni per gli interventi di cui
          al  comma  2  al  fine  della  dichiarazione,  con  proprio
          decreto,   dello   stato   di  calamita'  o  di  avversita'
          meteomarine.
              5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la
          richiesta  puo' essere effettuata tramite le organizzazioni
          sindacali  dei  lavoratori  maggiormente  rappresentative a
          livello nazionale.
              6.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
          forestali,  sentita  la Commissione di cui all'art. 3, sono
          individuati,  previa  intesa  con  le regioni e le province
          autonome,  i  criteri di attuazione in base al principio di
          adeguatezza,   differenziazione  e  sussidiarieta'  di  cui
          all'art. 118 della Costituzione, anche contemplando, per il
          pagamento  degli  interventi finanziari, la possibilita' di
          avvalersi delle regioni o delle capitanerie di porto.
              7. Le disposizioni dell'art. 15 della legge 24 dicembre
          1976,  n.  898,  recante  la  nuova  regolamentazione delle
          servitu'  militari,  con  particolare riferimento al quinto
          comma  del  medesimo  art.  15,  si  applicano  anche  allo
          sgombero di specchi d'acqua interni e marini.».