Art. 2.
 Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura
  1.  Al  decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo l'articolo
14 e' inserito il seguente:
  «Art.  14-bis  (Copertura  assicurativa  nel  settore della pesca e
dell'acquacoltura).  - 1. Per le finalita' di cui all'articolo 14, lo
Stato  concede  contributi  sui  premi assicurativi agli imprenditori
ittici  e  dell'acquacoltura,  in conformita' a quanto previsto dagli
orientamenti  comunitari  in  materia  di  aiuti di Stato nel settore
della  pesca.  Il  contributo dello Stato e' concesso fino all'80 per
cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un
risarcimento,  qualora  il  danno  raggiunga  il  20  per cento della
produzione  relativamente  alle  zone  dell'Obiettivo  1 ed il 30 per
cento nelle altre zone.
  2.  Qualora  contratti  assicurativi  coprano  anche  altre perdite
dovute   ad   avverse  condizioni  non  assimilabili  alle  calamita'
naturali, il contributo dello Stato, per gli interventi conformi agli
Orientamenti  comunitari  in  materia  di  aiuti di Stato nel settore
della  pesca,  e'  ridotto fino al 50 per cento del costo del premio.
Con  decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali o del
Sottosegretario  di  Stato  delegato,  sentita  la Commissione di cui
all'articolo 3, sono stabiliti i termini, le modalita' e le procedure
di erogazione del contributo sui premi assicurativi.
  3.  La  sottoscrizione  delle  polizze assicurative e' volontaria e
puo'  avvenire  in forma collettiva o individuale. Possono deliberare
di far ricorso a forme assicurative collettive le imprese di pesca in
qualsiasi  forma  giuridica  costituite,  nonche'  loro  associazioni
nazionali  riconosciute  ai  sensi  della  legislazione  vigente e le
cooperative di pesca e loro consorzi.
  4.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o
del  Sottosegretario  di  Stato  delegato, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano e con il parere della Commissione di
cui all'articolo 3, sono individuati i criteri di attuazione.
  5.  L'entita'  del  contributo  pubblico  sui premi assicurativi e'
determinata, attraverso il Programma assicurativo annuale della pesca
e  dell'acquacoltura di seguito denominato: "Programma assicurativo",
sulla  base  dell'importanza  socio-economica  delle produzioni e del
numero  di  potenziali  assicurati  e  nei  limiti degli stanziamenti
iscritti   in   bilancio   in  apposito  capitolo  nell'ambito  della
pertinente  unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
  6.   Il  Programma  assicurativo  e'  elaborato  sulla  base  delle
informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati
dagli   enti  vigilati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali,  ed  e'  approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con
decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali o del
Sottosegretario   di  Stato  delegato,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, sentito il Tavolo azzurro di cui
all'articolo  2, e sentite le proposte di una commissione tecnica. La
composizione  ed  il  regolamento  di funzionamento della commissione
tecnica  e'  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole  e  forestali  o dal Sottosegretario delegato alla pesca. Ai
componenti  della commissione tecnica non compete alcuna indennita' o
compenso, ne' rimborso spese.
  7.  Nel  Programma  assicurativo  sono stabiliti i parametri per il
calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:
    a) tipologia di polizza assicurativa;
    b) area territoriale d'intervento;
    c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia;
    d) tipo di produzione e/o di strutture;
    e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi.
  8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche:
    a) i  termini  massimi  di  sottoscrizione  delle  polizze per le
diverse produzioni e aree;
    b) qualsiasi  altro elemento ritenuto necessario per garantire un
impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.».