Art. 3.
                    Sostegno alla filiera ittica
  1.  I contratti di filiera previsti e disciplinati dall'articolo 66
della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289, si applicano agli operatori
della filiera ittica, ivi comprese le forme associate.
  2.  I  criteri,  le modalita' e le procedure per l'attuazione delle
iniziative  di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro
delle  politiche  agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato
delegato,  sentita  la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano,
entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
  3.  L'articolo  2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 226, cosi' come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo
26 maggio 2004, n. 154, e' sostituito dal seguente:
  «5.   Fatte   salve  le  piu'  favorevoli  disposizioni  di  legge,
l'imprenditore  ittico  e'  equiparato all'imprenditore agricolo e le
imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.».
  4.  Il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge
27 dicembre  2002,  n. 289, e' esteso, nei limiti dell'autorizzazione
di   spesa   ivi   prevista,   anche   alle  imprese  della  pesca  e
dell'acquacoltura.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole
e  forestali,  di natura non regolamentare, sentito la Commissione di
cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  n.  154 del 2004, e'
integrato  il  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro delle
politiche  agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, relativamente
alle  modalita'  di  intervento in favore delle imprese della pesca e
dell'acquacoltura.
 
          Note all'art. 3:
              -  L'art.  66  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289,
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale   e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria
          2003)», recita:
              «Art.  66 (Sostegno della filiera agroalimentare). - 1.
          Al  fine  di favorire l'integrazione di filiera del sistema
          agricolo  e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti
          agroalimentari  nelle  aree  sottoutilizzate,  il Ministero
          delle  politiche  agricole  e forestali, nel rispetto della
          programmazione  regionale, promuove, nel limite finanziario
          complessivo   fissato   con   deliberazione   del  CIPE  in
          attuazione  degli  articoli 60  e  61 della presente legge,
          contratti  di  filiera e di distretto a rilevanza nazionale
          con  gli  operatori  delle  filiere,  ivi comprese le forme
          associate,  finalizzati  alla realizzazione di programmi di
          investimenti   aventi   carattere   interprofessionale,  in
          coerenza  con  gli  orientamenti  comunitari  in materia di
          aiuti di Stato in agricoltura.
              2.   I   criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per
          l'attuazione  delle  iniziative  di  cui  al  comma  1 sono
          definiti  con decreto del Ministro delle politiche agricole
          e   forestali,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
              3.  Al  fine  di  facilitare  l'accesso  al mercato dei
          capitali  da parte delle imprese agricole e agroalimentari,
          con   decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   e'   istituito   un   regime   di  aiuti
          conformemente   a   quanto   disposto   dagli  orientamenti
          comunitari  in  materia  di  aiuti  di Stato in agricoltura
          nonche'   dalla   comunicazione   della  Commissione  delle
          Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante
          aiuti  di  Stato  e  capitale  di rischio, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  delle  Comunita'  europee  C/235  del
          21 agosto  2001.  Per le finalita' di cui al presente comma
          e'  autorizzata  la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2003, 2004 e 2005.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  18 maggio  2001,  n.  226, come modificato dal
          presente decreto:
              «Art.  2  (Imprenditore  ittico).  - 1. E' imprenditore
          ittico  chi  esercita,  in  forma  singola  o  associata  o
          societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla
          cattura  o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti
          marini,  salmastri  o  dolci e le attivita' connesse di cui
          all'art. 3.
              2.  Si  considerano,  altresi',  imprenditori di cui al
          comma  1  le  cooperative  di imprenditori ittici ed i loro
          consorzi  quando  utilizzano  prevalentemente  prodotti dei
          soci  ovvero  forniscono prevalentemente ai medesimi beni e
          servizi  diretti allo svolgimento delle attivita' di cui al
          medesimo comma 1.
              3.  Sono considerati, altresi', imprenditori ittici gli
          esercenti   attivita'   commerciali   di   prodotti  ittici
          derivanti   prevalentemente  dal  diretto  esercizio  delle
          attivita' di cui al comma 1.
              4.  Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di
          cui  al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente
          normativa   in   materia  di  iscrizioni,  abilitazioni  ed
          autorizzazioni.
              5.  Fatte  salve  le  piu'  favorevoli  disposizioni di
          legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore
          agricolo  e  le  imprese  di  acquacoltura  sono equiparate
          all'imprenditore ittico.
              6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del
          decreto  legislativo  27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a
          tutti  gli  effetti  ogni adempimento tecnico e formale ivi
          previsto.
              7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali
          e previdenziali e della concessione di contributi nazionali
          e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i
          pertinenti  contratti  collettivi  nazionali di lavoro e le
          leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
              8.  Le  concessioni  di aree demaniali marittime e loro
          pertinenze,   di   zone  di  mare  territoriale,  destinate
          all'esercizio   delle   attivita'   di  acquacoltura,  sono
          rilasciate  per un periodo iniziale di durata non inferiore
          a  quella  del  piano  di  ammortamento dell'iniziativa cui
          pertiene  la  concessione,  secondo i principi ed i criteri
          per   il  contenimento  dell'impatto  ambientale  ai  sensi
          dell'art.  37  del  decreto  legislativo 11 maggio 1999, n.
          152,   e  tenuto  conto  delle  linee  guida  adottate  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».
              -  L'art.  3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.
          154, recita:
              «Art. 3 (Commissione consultiva centrale per la pesca e
          l'acquacoltura).  -  1.  La Commissione consultiva centrale
          per  la  pesca  e  l'acquacoltura,  presieduta dal Ministro
          delle  politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario
          di  Stato  delegato, e' composta dal direttore generale per
          la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:
                a) due  dirigenti  della  Direzione  generale  per la
          pesca e l'acquacoltura;
                b) un  dirigente  del  Dipartimento  economico  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                c) un  dirigente  del  Ministero  del  lavoro e delle
          politiche sociali;
                d) un dirigente del Ministero della salute;
                e) un  dirigente  del Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio;
                f) un  dirigente  del Ministero dell'economia e delle
          finanze;
                g) un   dirigente   del   Ministero  delle  attivita'
          produttive;
                h) un dirigente del Ministero della difesa;
                i) un   dirigente   del   Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca;
                j) un  ufficiale del Comando generale del Corpo delle
          capitanerie  di porto, di grado non inferiore a capitano di
          vascello;
                k) quindici    dirigenti    del   settore   pesca   e
          acquacoltura   delle  regioni  designati  dalla  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra  lo  Stato e le regioni e
          province autonome di Trento e di Bolzano;
                l) nove  rappresentanti  della cooperazione designati
          dalle  associazioni nazionali delle cooperative della pesca
          comparativamente piu' rappresentative;
                m) quattro     rappresentanti     designati     dalle
          associazioni    nazionali    delle    imprese    di   pesca
          comparativamente piu' rappresentative;
                n) due  rappresentanti  designati  dalle associazioni
          nazionali  delle  imprese  di acquacoltura comparativamente
          piu' rappresentative;
                o) un  rappresentante  della pesca sportiva designato
          dalle   organizzazioni   nazionali   della  pesca  sportiva
          comparativamente piu' rappresentative;
                p) sei  rappresentanti designati dalle organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
                q) un  rappresentante delle associazioni nazionali di
          organizzazioni   di  produttori  costituite  ai  sensi  del
          regolamento  (CE)  n.  104/2000  del  17 dicembre  1999 del
          Consiglio;
                r) due   rappresentanti   della  ricerca  scientifica
          applicata  alla  pesca  e  all'acquacoltura  designati  dal
          Ministro delle politiche agricole e forestali;
                s) un   rappresentante   della   ricerca  scientifica
          applicata  alla  pesca  e  all'acquacoltura  designato  dal
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
                t) due   rappresentanti   della  ricerca  scientifica
          applicata  alla  pesca  e  all'acquacoltura  designati  dal
          Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, di
          cui  uno  dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
          applicata al mare (ICRAM);
                u) due   rappresentanti   della  ricerca  scientifica
          applicata  alla  pesca  e  all'acquacoltura  delle  regioni
          designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano.
              2. La Commissione e' chiamata a dare pareri sui decreti
          del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, o del
          Sottosegretario  di Stato delegato, finalizzati alla tutela
          e  gestione  delle  risorse ittiche ed in relazione ad ogni
          argomento   per   il   quale   il   presidente  ne  ravvisi
          l'opportunita'.
              3.  Il  presidente  puo'  invitare, alle riunioni della
          Commissione,   gli  assessori  regionali  per  la  pesca  e
          l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti
          interessati  agli  argomenti posti all'ordine del giorno ed
          esperti del settore.
              4.  La  Commissione  ha durata triennale ed e' nominata
          con   decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali.».
              - Il regolamento 22 giugno 2004, n. 182, reca regime di
          aiuti  per  favorire l'accesso al mercato dei capitali alle
          imprese agricole ed agroalimentari.