Art. 7.
Modifiche   all'articolo   408   del  decreto  del  Presidente  della
                 Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
  1. All'articolo 408 del codice della navigazione, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il primo
comma e' sostituito dal seguente:
  «1. La pesca costiera e' quella che si esercita nel Mare Adriatico,
nonche' quella effettuata lungo le coste continentali ed insulari del
Mediterraneo  a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste, fatti
salvi gli atti e le convenzioni internazionali.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
                              delle finanze
                              Martino, Ministro della difesa
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Nota all'art. 7:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 408 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15 febbraio  1952,  n.  328,
          recante  «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del
          codice  della  navigazione  (Navigazione  marittima)», come
          modificato dal presente decreto:
              «Art.  408 (Categorie di pesca). - La pesca costiera e'
          quella  che  si esercita nel Mare Adriatico, nonche' quella
          effettuata  lungo  le  coste  continentali  ed insulari del
          Mediterraneo  a  distanza  non  superiore a 40 miglia dalle
          coste,   fatti   salvi   gli   accordi   e  le  convenzioni
          internazionali.
              La  pesca  mediterranea  e'  quella che si esercita nel
          Mediterraneo   entro   gli  stretti  di  Gibilterra  e  dei
          Dardanelli e il canale di Suez.
              La  pesca  oltre  gli stretti e' quella che si esercita
          fuori dei limiti di cui al comma precedente.».