Art. 7. Modifiche all'articolo 408 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 1. All'articolo 408 del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, il primo comma e' sostituito dal seguente: «1. La pesca costiera e' quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonche' quella effettuata lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste, fatti salvi gli atti e le convenzioni internazionali.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze Martino, Ministro della difesa Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 408 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima)», come modificato dal presente decreto: «Art. 408 (Categorie di pesca). - La pesca costiera e' quella che si esercita nel Mare Adriatico, nonche' quella effettuata lungo le coste continentali ed insulari del Mediterraneo a distanza non superiore a 40 miglia dalle coste, fatti salvi gli accordi e le convenzioni internazionali. La pesca mediterranea e' quella che si esercita nel Mediterraneo entro gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli e il canale di Suez. La pesca oltre gli stretti e' quella che si esercita fuori dei limiti di cui al comma precedente.».