Art. 10. 
Esenzioni  e  limiti  alla  esperibilita'   dell'azione   revocatoria
                            fallimentare 
  1.  Gli  atti  a  titolo  oneroso  che  hanno   come   effetto   il
trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di  godimento
di immobili  da  costruire,  nei  quali  l'acquirente  si  impegni  a
stabilire, entro dodici mesi dalla data di acquisto o di  ultimazione
degli stessi, la residenza propria o di suoi parenti o  affini  entro
il terzo grado, se posti in essere al giusto prezzo da valutarsi alla
data della stipula del  preliminare,  non  sono  soggetti  all'azione
revocatoria prevista dall'articolo 67  del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni. 
  2. Non sono, altresi', soggetti alla medesima azione revocatoria  i
pagamenti  dei  premi  e  commissioni  relativi   ai   contratti   di
fideiussione e di assicurazione di cui agli articoli 3 e  4,  qualora
effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 67 del regio decreto 16
          marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del   fallimento,   del
          concordato preventivo, dell'amministrazione  controllata  e
          della liquidazione coatta amministrativa). 
              «Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti,  garanzie).
          - Sono revocati, salvo che  l'altra  parte  provi  che  non
          conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: 
                1) gli  atti  a  titolo  oneroso  compiuti  nell'anno
          anteriore alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui  le
          prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal  fallito
          sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato  dato
          o promesso; 
                2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti  ed
          esigibili non effettuati  con  danaro  o  con  altri  mezzi
          normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore  alla
          dichiarazione di fallimento; 
                3) i pegni, le anticresi  e  le  ipoteche  volontarie
          costituiti  nell'anno  anteriore  alla   dichiarazione   di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti; 
                4) i pegni, le anticresi e le ipoteche  giudiziali  o
          volontarie  costituiti  entro  sei  mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti. 
              Sono  altresi'  revocati,  se  il  curatore  prova  che
          l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
          i pagamenti di debiti liquidi  ed  esigibili,  gli  atti  a
          titolo oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto  di
          prelazione per  debiti,  anche  di  terzi,  contestualmente
          creati,  se  compiuti  entro  sei   mesi   anteriori   alla
          dichiarazione di fallimento. 
              Non sono soggetti all'azione revocatoria: 
                a)  i  pagamenti  di  beni   e   servizi   effettuati
          nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; 
                b)  le  rimesse  effettuate  su  un  conto   corrente
          bancario,  purche'   non   abbiano   ridotto   in   maniera
          consistente e durevole l'esposizione debitoria del  fallito
          nei confronti della banca; 
                c) le vendite  a  giusto  prezzo  d'immobili  ad  uso
          abitativo, destinati a costituire  l'abitazione  principale
          dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro  il  terzo
          grado; 
                d) gli atti, i pagamenti e le  garanzie  concesse  su
          beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione  di
          un piano che appaia  idoneo  a  consentire  il  risanamento
          della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
          riequilibrio della sua  situazione  finanziaria  e  la  cui
          ragionevolezza sia attestata ai sensi  dell'art.  2501-bis,
          quarto comma, del codice civile; 
                e) gli atti, i  pagamenti  e  le  garanzie  posti  in
          essere   in   esecuzione   del    concordato    preventivo,
          dell'amministrazione  controllata,   nonche'   dell'accordo
          omologato ai sensi dell'art. 182-bis; 
                f) i pagamenti dei corrispettivi per  prestazioni  di
          lavoro effettuate da  dipendenti  ed  altri  collaboratori,
          anche non subordinati, del fallito; 
                g)  i  pagamenti  di  debiti  liquidi  ed   esigibili
          eseguiti alla  scadenza  per  ottenere  la  prestazione  di
          servizi strumentali all'accesso alle procedure  concorsuali
          di amministrazione controllata e di concordato preventivo. 
              Le disposizioni di questo  articolo  non  si  applicano
          all'istituto di emissione, alle operazioni  di  credito  su
          pegno e di credito fondiario; sono  salve  le  disposizioni
          delle leggi speciali.».