Art. 11.
Introduzione dell'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.
                                 267
  1.  Dopo  l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'
inserito il seguente:
    «72-bis.  (Contratti  relativi ad immobili da costruire). In caso
di  situazione  di  crisi  del  costruttore ai sensi dell'articolo 2,
comma  1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto
si  intende sciolto se, prima che il curatore comunichi la scelta tra
esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione
a  garanzia  della  restituzione  di  quanto  versato al costruttore,
dandone   altresi'  comunicazione  al  curatore.  In  ogni  caso,  la
fideiussione  non  puo'  essere  escussa  dopo  che il curatore abbia
comunicato di voler dare esecuzione al contratto.».
 
          Note all'art. 11:
              -  Il  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  reca:
          (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta amministrativa).
              -   Per  opportuna  conoscenza,  si  riporta  il  testo
          dell'art.  2  della legge 2 agosto 2004, n. 210: (Delega al
          Governo  per  la  tutela  dei  diritti  patrimoniali  degli
          acquirenti di immobili da costruire):
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai fini della presente
          legge devono intendersi:
                a) per   «acquirente»,  la  persona  fisica  che  sia
          promissaria  acquirente  o  che  acquisti  un  immobile  da
          costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto,
          compreso  quello  di  leasing,  che abbia o possa avere per
          effetto   l'acquisto   o   comunque  il  trasferimento  non
          immediato,  a  se'  o ad un proprio parente in primo grado,
          della proprieta' o della titolarita' di un diritto reale di
          godimento  su  di un immobile da costruire, ovvero colui il
          quale,  ancorche'  non  socio  di una cooperativa edilizia,
          abbia  assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per
          ottenere  l'assegnazione  in  proprieta' o l'acquisto della
          titolarita'  di  un  diritto  reale  di  godimento su di un
          immobile da costruire per iniziativa della stessa;
                b) per «costruttore», l'imprenditore o la cooperativa
          edilizia  che  promettano  in  vendita  o  che  vendano  un
          immobile  da  costruire,  ovvero che abbiano stipulato ogni
          altro  contratto,  compreso  quello di leasing, che abbia o
          possa  avere per effetto la cessione o il trasferimento non
          immediato  in  favore  di  un acquirente della proprieta' o
          della titolarita' di un diritto reale di godimento su di un
          immobile  da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga
          edificato  direttamente dai medesimi sia nel caso in cui la
          realizzazione  della  costruzione  sia  data  in  appalto o
          comunque eseguita da terzi;
                c) per  «situazione  di  crisi»,  la  situazione  che
          ricorre nei casi in cui il costruttore sia sottoposto o sia
          stato  sottoposto  ad  esecuzione immobiliare, in relazione
          all'immobile  oggetto  del  contratto, ovvero a fallimento,
          amministrazione   straordinaria,   concordato   preventivo,
          liquidazione coatta amministrativa.».