Art. 12.
Istituzione e finalita' del Fondo di solidarieta' per gli acquirenti
                    di beni immobili da costruire

  1.  E'  istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
il  Fondo  di  solidarieta'  per  gli  acquirenti di beni immobili da
costruire,  di  seguito denominato: "Fondo", al fine di assicurare un
indennizzo,  nell'ambito  delle  risorse  del  medesimo  Fondo,  agli
acquirenti  che,  a  seguito  dell'assoggettamento  del costruttore a
procedure implicanti una situazione di crisi, hanno subito la perdita
di  somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto
di  proprieta' o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto
di  accordo  negoziale  con  il  costruttore ovvero l'assegnazione in
proprieta'  o  l'acquisto  della  titolarita'  di un diritto reale di
godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa.
  2.   Ai  fini  dell'accesso  alle  prestazioni  del  Fondo,  devono
risultare   nei  confronti  del  costruttore,  a  seguito  della  sua
insolvenza, procedure implicanti una situazione di crisi non concluse
in  epoca  antecedente  al  31  dicembre  1993  ne'  aperte  in  data
successiva a quella di emanazione del presente decreto.
  3.  L'accesso  alle prestazioni del Fondo e' consentito nei casi in
cui per il bene immobile risulti richiesto il permesso di costruire.