Art. 13.
         Requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo
  1.  Per  l'accesso  alle  prestazioni  del  Fondo  devono ricorrere
congiuntamente i seguenti requisiti oggettivi:
    a)  aver  subito,  a seguito dell'insorgenza di una situazione di
crisi  per  effetto dell'insolvenza del costruttore, perdite di somme
di  denaro  versate  o  di  altri  beni trasferiti dall'acquirente al
costruttore    medesimo   come   corrispettivo   per   l'acquisto   o
l'assegnazione dell'immobile da costruire;
    b)  non  aver  acquistato  la proprieta' o altro diritto reale di
godimento  sull'immobile  da  costruire  ovvero non averne conseguito
l'assegnazione.
  2.  Il  requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno per
effetto   dell'acquisto   della   proprieta'   o   del  conseguimento
dell'assegnazione in virtu' di accordi negoziali con gli organi della
procedura  concorsuale  ovvero  di aggiudicazione di asta nell'ambito
della medesima procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari.
  3.  Nei  casi  di  cui  al comma 2 l'indennizzo spetta solo qualora
l'importo  complessivo  delle  somme  versate  e  del valore dei beni
corrisposti  al  costruttore  e  delle  somme versate per l'effettivo
acquisto  del  bene sia superiore al prezzo originariamente convenuto
con  il  costruttore ed e' determinato in misura pari alla differenza
tra  il  predetto  importo  complessivo ed il prezzo originario, fino
comunque  a concorrenza delle somme versate e dei beni corrisposti al
costruttore.
  4.  Danno luogo alle prestazioni del Fondo le situazioni di perdita
della  proprieta'  del  bene  per  effetto  del  successivo  positivo
esperimento  dell'azione  revocatoria,  soltanto nel caso in cui essa
sia  stata  promossa  ai  sensi  dell'articolo 67, secondo comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
 
          Nota all'art. 13:
              -  Per  il testo del'art. 67 del regio decreto 16 marzo
          1942, n. 267, vedi note all'art. 10.