Art. 15.
                         Gestione del Fondo
  1. La gestione del Fondo e' attribuita alla CONSAP - Concessionaria
di  servizi  assicurativi  pubblici s.p.a., che vi provvede per conto
del  Ministero  dell'economia  e delle finanze sulla base di apposita
concessione, approvata con decreto del medesimo Ministero.
  2. La concessione si conforma al principio di affidare alla CONSAP,
quale  concessionaria, la gestione di cassa e patrimoniale del Fondo,
la conservazione della sua integrita', la liquidazione delle relative
spese,  nonche'  al  principio di garantire la verifica periodica, da
parte  dell'amministrazione  concedente,  della  corrispondenza della
gestione  del  Fondo alle finalita' indicate dal presente decreto. Ai
relativi oneri e alle spese di gestione si provvede nell'ambito delle
risorse  finanziarie  del  Fondo, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
  3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  2,  la concessione definisce, tra
l'altro, le modalita' di esercizio concernenti:
    a) iniziative  informative  da  assumersi ad opera del Fondo, con
oneri  a  suo  carico, al fine di garantire l'effettiva fruizione dei
benefici previsti dal presente decreto da parte dei destinatari;
    b) la  rilevazione  dei  dati  necessari per la definizione delle
aree  territoriali e delle corrispondenti sezioni autonome del Fondo,
ai  sensi  dell'articolo  14,  comma 1, nonche' per la determinazione
annua    della   misura   del   contributo   obbligatorio,   di   cui
all'articolo 17, comma 4;
    c) l'istruttoria delle richieste di indennizzo;
    d) la  liquidazione  degli indennizzi e la loro erogazione, anche
tramite apposite convenzioni con le banche;
    e) la  ripetizione delle somme gia' erogate, nei casi di revoca o
riforma dell'attribuzione, nonche' l'esercizio del diritto di surroga
previsto dall'articolo 14, comma 7;
    f) la   previsione  dell'ammontare  complessivo  delle  somme  da
destinare  all'erogazione  degli  indennizzi, nonche' al sostenimento
degli oneri di gestione;
    g) la  destinazione  ad  investimenti  a  redditivita'  certa  ed
adeguata  delle somme disponibili, compatibilmente con le esigenze di
liquidita' del Fondo;
    h) la  presentazione  al Ministero dell'economia e delle finanze,
per  il  successivo  inoltro  alla  Corte  dei  conti, del rendiconto
annuale,   approvato   dal   Consiglio   di   amministrazione   della
concessionaria,  accompagnato dalla situazione patrimoniale del Fondo
e da una relazione sull'attivita' svolta.
  4.   La   concessione   stabilisce,   altresi',   le  modalita'  di
accreditamento alla CONSAP delle somme che affluiscono al Fondo.