Art. 16.
           Ulteriore disciplina per la gestione del Fondo
  1. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono  definite  le  aree  territoriali  e  le  corrispondenti sezioni
autonome  del  Fondo, tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal
gestore del Fondo medesimo.
  2. Possono  altresi' essere stabiliti ulteriori criteri e modalita'
per  la  concreta  gestione  del  Fondo,  con particolare riferimento
all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 14.