Art. 17. 
                       Contributo obbligatorio 
  1. Per reperire le risorse destinate  al  Fondo,  e'  istituito  un
contributo obbligatorio a carico dei costruttori  tenuti  all'obbligo
di  procurare  il  rilascio  e  di  provvedere  alla  consegna  della
fideiussione  di  cui  all'articolo  2;  il  contributo  e'   versato
direttamente dal soggetto che rilascia la fideiussione. 
  2. Il contributo obbligatorio e' dovuto per un periodo  massimo  di
quindici anni a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto ovvero, se antecedente, sino alla data  nella  quale
risultino acquisite al Fondo risorse  sufficienti  ad  assicurare  il
soddisfacimento delle richieste di indennizzo presentate dagli aventi
diritto.  L'eventuale  ricorrenza  della  predetta   condizione   per
l'anticipata cessazione della debenza del contributo e' accertata con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Per la prima annualita' la misura del contributo e' fissata  nel
quattro per mille dell'importo complessivo di  ciascuna  fideiussione
ed il versamento e' effettuato, entro il mese successivo a quello  di
rilascio della  fideiussione,  con  le  modalita'  stabilite  e  rese
pubbliche dal soggetto gestore del Fondo. 
  4. Per le  annualita'  successive,  la  misura  del  contributo  e'
stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  il  limite  massimo
del  cinque  per   mille   dell'importo   complessivo   di   ciascuna
fideiussione; con  il  medesimo  decreto  possono  essere  stabilite,
altresi', modalita' per il versamento diverse o ulteriori rispetto  a
quelle fissate nel comma 3. 
  5. Le somme  versate  a  titolo  di  contributo  obbligatorio  sono
imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito  territoriale
e' ubicato l'immobile oggetto di fideiussione. 
  6. Qualora il versamento del contributo  obbligatorio  non  avvenga
entro il termine di cui al comma 3, sono  dovuti  interessi  di  mora
calcolati, a decorrere dal giorno della scadenza del termine  fino  a
comprendere quello dell'effettivo versamento, al saggio di  interesse
legale. 
  7. I soggetti che rilasciano fideiussioni ai sensi dell'articolo  2
sono tenuti a trasmettere entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  al
soggetto gestore del Fondo una dichiarazione sostitutiva di  atto  di
notorieta',  ai  sensi  dell'articolo  47  del  testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  recante  attestazione  delle  fideiussioni
rilasciate, con indicazione dei dati dei soggetti interessati,  degli
importi e degli estremi identificativi degli atti fideiussori. 
 
          Note all'art. 17:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 47 del decreto del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia di documentazione amministrativa. (Testo A).).
              «Art.  47  (R)  (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
          notorieta).  -  1.  L'atto di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. (R)
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza. (R)
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».