Art. 18
   Accesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domande

  1.  La  domanda  di  accesso alle prestazioni del Fondo deve essere
presentata  dagli  aventi  diritto,  a  pena  di  decadenza, entro il
termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al
comma 6.
  2.  Ciascun  soggetto puo' ottenere dal Fondo l'indennizzo una sola
volta, anche nel caso in cui abbia subito piu' perdite in relazione a
diverse  e  distinte  situazioni  di crisi. Gli importi delle perdite
indennizzabili  sono  rivalutati, in base alle variazioni dell'indice
ISTAT  dei  prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  Il  richiedente  deve  fornire  la  prova  della  sussistenza e
dell'entita'  della  perdita.  A tale fine costituisce prova anche il
provvedimento  che  ha  definitivamente  accertato il credito in sede
concorsuale.
  4.  Nello  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  il gestore del
Fondo,  al  fine  di  determinare  criteri di valutazione uniformi in
merito  a  situazioni  e documentazioni ricorrenti, puo' acquisire il
parere  di  un apposito comitato, costituito con il decreto di cui al
comma  6  e composto da rappresentanti del Ministero della giustizia,
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, del Ministero delle
attivita' produttive e delle categorie interessate.
  5.  Il  gestore  del Fondo, all'esito dell'istruttoria, nei termini
stabiliti   in   sede  di  concessione,  delibera  il  riconoscimento
dell'indennita'  e la relativa liquidazione ovvero la reiezione della
richiesta.
  6.  Con  decreto  del Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, sono dettate disposizioni
relative  alle  modalita',  anche telematiche, di presentazione della
domanda  ed  al  contenuto della documentazione da allegare a questa,
nonche'  in merito allo svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui
al presente articolo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 20 giugno 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
                              delle finanze
                              Lunardi Ministro delle infra-strutture
                              e dei trasporti
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Scajola,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive

Visto, il Guardasigilli: Castelli