Art. 2.
                        Garanzia fideiussoria
  1.  All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalita'
il  trasferimento  non  immediato della proprieta' o di altro diritto
reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le
medesime  finalita',  ovvero in un momento precedente, il costruttore
e'  obbligato, a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta
valere  unicamente  dall'acquirente,  a  procurare  il  rilascio ed a
consegnare  all'acquirente  una  fideiussione,  anche  secondo quanto
previsto   dall'articolo   1938   del   codice   civile,  di  importo
corrispondente  alle  somme  e  al  valore  di  ogni  altro eventuale
corrispettivo  che  il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e
le   modalita'   stabilite  nel  contratto,  deve  ancora  riscuotere
dall'acquirente  prima  del trasferimento della proprieta' o di altro
diritto  reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le
quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante,
nonche' i contributi pubblici gia' assistiti da autonoma garanzia.
  2.  Per  le  societa'  cooperative,  l'atto  equipollente  a quello
indicato  al  comma  1  consiste  in  quello con il quale siano state
versate  somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per
ottenere  l'assegnazione in proprieta' o l'acquisto della titolarita'
di  un  diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per
iniziativa della stessa.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si riporta il testo dell'art. 1938 del codice civile:
              «Art.  1938  (Fideiussione  per  obbligazioni  future o
          condizionali). - La fideiussione puo' essere prestata anche
          per   un'obbligazione   condizionale   o   futura   con  la
          previsione,  in  questo  ultimo  caso, dell'importo massimo
          garantito.».