Art. 4. 
                     Assicurazione dell'immobile 
  1.  Il  costruttore  e'  obbligato  a  contrarre  ed  a  consegnare
all'acquirente  all'atto  del  trasferimento  della  proprieta'   una
polizza   assicurativa    indennitaria    decennale    a    beneficio
dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori  a
copertura dei danni materiali  e  diretti  all'immobile,  compresi  i
danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice
civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti
costruttivi delle opere, per vizio del  suolo  o  per  difetto  della
costruzione, e comunque manifestatisi  successivamente  alla  stipula
del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione. 
 
          Nota all'art. 4: 
    - Si riporta il testo dell'art. 1669  del  codice  civile:  «Art.
    1669 (Rovina e difetti di cose immobili). - Quando si  tratta  di
    edifici o di altre cose immobili destinate per la loro  natura  a
    lunga durata,  se,  nel  corso  di  dieci  anni  dal  compimento,
    l'opera, per vizio del suolo o  per  difetto  della  costruzione,
    rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo  di
    rovina  o  gravi  difetti,  l'appaltatore  e'  responsabile   nei
    confronti del committente e dei suoi aventi  causa,  purche'  sia
    fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. 
              Il diritto del committente  si  prescrive  in  un  anno
          dalla denunzia.».