Art. 6. 
                 Contenuto del contratto preliminare 
  1. Il contratto preliminare ed ogni altro contratto  che  ai  sensi
dell'articolo 2 sia comunque diretto al successivo acquisto  in  capo
ad una persona fisica della proprieta' o di altro diritto reale su un
immobile oggetto del presente decreto devono contenere: 
    a) le indicazioni previste agli articoli 2659,  primo  comma,  n.
1), e 2826 del codice civile; 
    b) la descrizione dell'immobile e di tutte le sue  pertinenze  di
uso esclusivo oggetto del contratto; 
    c)  gli  estremi  di  eventuali  atti  d'obbligo  e   convenzioni
urbanistiche stipulati per l'ottenimento dei titoli abilitativi  alla
costruzione e l'elencazione dei vincoli previsti; 
    d) le caratteristiche tecniche della costruzione, con particolare
riferimento  alla   struttura   portante,   alle   fondazioni,   alle
tamponature, ai solai, alla copertura, agli infissi ed agli impianti; 
    e) i termini  massimi  di  esecuzione  della  costruzione,  anche
eventualmente correlati alle varie fasi di lavorazione; 
    f) l'indicazione del  prezzo  complessivo  da  corrispondersi  in
danaro o il valore di ogni altro eventuale corrispettivo, i termini e
le modalita' per il suo pagamento, la specificazione dell'importo  di
eventuali somme a titolo di caparra; le modalita'  di  corresponsione
del  prezzo  devono  essere  rappresentate  da  bonifici  bancari   o
versamenti diretti su conti correnti bancari o postali indicati dalla
parte venditrice ed alla stessa intestati o da altre forme che  siano
comunque  in  grado  di  assicurare  la  prova  certa   dell'avvenuto
pagamento; 
    g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2; 
    h)   l'eventuale   esistenza   di   ipoteche    o    trascrizioni
pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull'immobile con la specificazione
del relativo ammontare, del soggetto a cui  favore  risultano  e  del
titolo dal quale derivano,  nonche'  la  pattuizione  espressa  degli
obblighi del costruttore ad esse connessi e, in particolare, se  tali
obblighi debbano  essere  adempiuti  prima  o  dopo  la  stipula  del
contratto definitivo di vendita; 
    i) gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se
non ancora rilasciato, nonche'  di  ogni  altro  titolo,  denuncia  o
provvedimento abilitativo alla costruzione; 
    l)   l'eventuale   indicazione    dell'esistenza    di    imprese
appaltatrici, con la specificazione dei relativi dati identificativi. 
  2. Agli stessi contratti devono essere allegati: 
    a) il capitolato contenente le caratteristiche dei  materiali  da
utilizzarsi, individuati anche solo per tipologie, caratteristiche  e
valori omogenei, nonche' l'elenco delle rifiniture e degli  accessori
convenuti fra le parti; 
    b) gli elaborati del progetto in base al quale e' stato richiesto
o rilasciato il  permesso  di  costruire  o  l'ultima  variazione  al
progetto  originario,  limitatamente  alla  rappresentazione  grafica
degli immobili  oggetto  del  contratto,  delle  relative  pertinenze
esclusive e delle parti condominiali. 
  3. Sono fatte salve le disposizioni di  cui  al  regio  decreto  28
marzo 1929, n. 499. 
 
          Note all'art. 6:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 2659 e 2826 del
          codice civile:
              «Art.  2659  (Nota  di  trascrizione). - Chi domanda la
          trascrizione  di  un  atto  tra  vivi  deve  presentare  al
          conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia
          del  titolo,  una  nota  in  doppio  originale, nella quale
          devono essere indicati:
                1)  il cognome ed il nome, il luogo e data di nascita
          e  il  numero  di  codice  fiscale  delle parti, nonche' il
          regime  patrimoniale  delle  stesse,  se coniugate, secondo
          quanto  risulta  da loro dichiarazione resa nel titolo o da
          certificato    dell'ufficiale    di    stato   civile;   la
          denominazione  o la ragione sociale, la sede e il numero di
          codice  fiscale  delle  persone  giuridiche, delle societa'
          previste  dai  capi  II,  III  e  IV del titolo V del libro
          quinto   e   delle   associazioni   non  riconosciute,  con
          l'indicazione,   per   queste  ultime  e  per  le  societa'
          semplici,  anche  delle  generalita'  delle  persone che le
          rappresentano secondo l'atto costitutivo;
                2)  il  titolo  di cui si chiede la trascrizione e la
          data del medesimo;
                3) il cognome e il nome del pubblico ufficiale che ha
          ricevuto  l'atto  o  autenticato  le  firme  o  l'autorita'
          giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
                4)  la  natura  e  la  situazione  dei  beni a cui si
          riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art.
          2826,  nonche', nel caso previsto dall'art. 2645-bis, comma
          4,  la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a
          quest'ultima disposizione.
              Se  l'acquisto,  la  rinunzia  o  la  modificazione del
          diritto  sono  sottoposti  a  termine o a condizione, se ne
          deve   fare  menzione  nella  nota  di  trascrizione.  Tale
          menzione  non e' necessaria se, al momento in cui l'atto si
          trascrive,  la  condizione sospensiva si e' verificata o la
          condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale
          e' scaduto.».
              «Art.  2826  (Indicazione  dell'immobile  ipotecato). -
          Nell'atto   di  concessione  dell'ipoteca  l'immobile  deve
          essere specificamente designato con l'indicazione della sua
          natura,  del  comune  in  cui si trova, nonche' dei dati di
          identificazione  catastale;  per  i  fabbricati in corso di
          costruzione    devono    essere    indicati   i   dati   di
          identificazione catastale del terreno su cui insistono.».
              -  Il  regio  decreto  28 marzo  1929,  n.  499,  reca:
          (Disposizioni  relative  ai  libri  fondiari  nei territori
          delle nuove province).