Art. 7.
Modificazioni  all'articolo  39  del decreto legislativo 1° settembre
                            1993, n. 385
  1.  All'articolo 39 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e  creditizia,  di  cui  al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) Il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    «6.  In  caso  di  edificio o complesso condominiale per il quale
puo'   ottenersi  l'accatastamento  delle  singole  porzioni  che  lo
costituiscono,  ancorche'  in  corso  di costruzione, il debitore, il
terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene
ipotecato  o  di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla
porzione  immobiliare  da essi acquistata o promessa in acquisto o in
assegnazione,  hanno  diritto  alla suddivisione del finanziamento in
quote   e,   correlativamente,   al   frazionamento   dell'ipoteca  a
garanzia.»;
    b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
    «6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma
6  entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta  di  suddivisione  del  finanziamento in quote corredata da
documentazione  idonea  a  comprovare l'identita' del richiedente, la
data  certa  del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per
le quali e' richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine
e'  aumentato  a  centoventi  giorni,  se  la  richiesta  riguarda un
finanziamento da suddividersi in piu' di cinquanta quote.
    6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al
comma 6-bis, il richiedente puo' presentare ricorso al presidente del
tribunale   nella   cui  circoscrizione  e'  situato  l'immobile;  il
presidente  del  tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso,
designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto
pubblico  di  frazionamento  sottoscritto  esclusivamente  dal notaio
stesso.  Dall'atto  di  suddivisione  del finanziamento o dal diverso
successivo  termine  stabilito  nel  contratto  di mutuo decorre, con
riferimento  alle  quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle
somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell'atto stesso.
    6-quater.   Salvo   diverso   accordo   delle  parti,  la  durata
dell'ammortamento  e'  pari  a  quella  originariamente  fissata  nel
contratto  di  mutuo  e l'ammortamento stesso e' regolato al tasso di
interesse  determinato  in  base  ai criteri di individuazione per il
periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile
del    competente   Ufficio   del   territorio   annota   a   margine
dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della
relativa  ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso
relativo.».
 
          Note all'art. 7:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto
          legislativo  1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
          decreto legislativo qui pubblicato:
              «Art.  39  (Ipoteche).  -  1.  Ai  fini dell'iscrizione
          ipotecaria  le  banche possono eleggere domicilio presso la
          propria sede.
              2.  Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione
          del   denaro   formino   oggetto   di   atti  separati,  il
          conservatore   dei   registri  immobiliari,  in  base  alla
          quietanza  rilasciata  dal  beneficiario del finanziamento,
          esegue, a margine dell'iscrizione gia' presa, l'annotazione
          dell'avvenuto  pagamento  e dell'eventuale variazione degli
          interessi  convenuta  dalle  parti;  in  tal caso l'ipoteca
          iscritta  fa  collocare  nello  stesso  grado gli interessi
          nella misura risultante dall'annotazione stessa.
              3.  Il credito della banca relativo a finanziamenti con
          clausole   di   indicizzazione  e'  garantito  dall'ipoteca
          iscritta  fino  a  concorrenza  dell'importo effettivamente
          dovuto  per  effetto  dell'applicazione  di dette clausole.
          L'adeguamento  dell'ipoteca  si verifica automaticamente se
          la    nota    d'iscrizione    menziona   la   clausola   di
          indicizzazione.
              4.  Le  ipoteche  a garanzia dei finanziamenti non sono
          assoggettate  a revocatoria fallimentare quando siano state
          iscritte  dieci  giorni  prima  della  pubblicazione  della
          sentenza  dichiarativa di fallimento. L'art. 67 della legge
          fallimentare  non  si  applica  ai pagamenti effettuati dal
          debitore a fronte di crediti fondiari.
              5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta
          parte  del debito originario, hanno diritto a una riduzione
          proporzionale  della  somma iscritta. Essi hanno inoltre il
          diritto  di  ottenere la parziale liberazione di uno o piu'
          immobili  ipotecati  quando,  dai  documenti  prodotti o da
          perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti
          beni  vincolati  costituiscono  una garanzia sufficiente ai
          sensi dell'art. 38.
              6.  In caso di edificio o complesso condominiale per il
          quale   puo'   ottenersi   l'accatastamento  delle  singole
          porzioni  che  lo  costituiscono,  ancorche'  in  corso  di
          costruzione,    il    debitore,    il   terzo   acquirente,
          il promissario   acquirente   o   l'assegnatario  del  bene
          ipotecato   o   di   parte   dello  stesso,  questi  ultimi
          limitatamente  alla porzione immobiliare da essi acquistata
          o  promessa  in  acquisto  o in assegnazione, hanno diritto
          alla   suddivisione   del   finanziamento   in   quote   e,
          correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia.
              6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui
          al   comma  6  entro  il  termine  di  novanta  giorni  dal
          ricevimento    della    richiesta   di   suddivisione   del
          finanziamento in quote corredata da documentazione idonea a
          comprovare  l'identita'  del richiedente, la data certa del
          titolo  e  l'accatastamento  delle  singole porzioni per le
          quali  e' richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale
          termine  e'  aumentato  a centoventi giorni se la richiesta
          riguarda  un  finanziamento  da  suddividersi  in  piu'  di
          cinquanta quote.
              6-ter.  Qualora  la banca non provveda entro il termine
          indicato  al  comma  6-bis,  il richiedente puo' presentare
          ricorso    al    presidente   del   tribunale   nella   cui
          circoscrizione  e'  situato  l'immobile;  il presidente del
          tribunale,  sentite  le  parti,  ove  accolga  il  ricorso,
          designa  un  notaio  che,  anche  avvalendosi di ausiliari,
          redige  un  atto  pubblico  di  frazionamento  sottoscritto
          esclusivamente dal notaio stesso. Dall'atto di suddivisione
          del   finanziamento,   o  dal  diverso  successivo  termine
          stabilito  nel  contratto di mutuo decorre, con riferimento
          alle  quote  frazionate,  l'inizio  dell'ammortamento delle
          somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell'atto
          stesso.
              6-quater.  Salvo diverso accordo delle parti, la durata
          dell'ammortamento  e' pari a quella originariamente fissata
          nel  contratto di mutuo e l'ammortamento stesso e' regolato
          al  tasso  di  interesse  determinato in base ai criteri di
          individuazione    per   il   periodo   di   preammortamento
          immediatamente  precedente.  Il responsabile del competente
          Ufficio  del  Territorio  annota  a margine dell'iscrizione
          ipotecaria  il  frazionamento  del  finanziamento  e  della
          relativa ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed
          il tasso relativo.
              7.  Agli  effetti  dei  diritti  di scritturato e degli
          emolumenti  ipotecari,  nonche'  dei compensi e dei diritti
          spettanti  al  notaio, gli atti e le formalita' ipotecarie,
          anche di annotazione, si considerano come una sola stipula,
          una  sola  operazione  sui  registri  immobiliari e un solo
          certificato.   Gli   onorari  notarili  sono  ridotti  alla
          meta'.».