Art. 8.
Obbligo  di  cancellazione  o  frazionamento dell'ipoteca antecedente
                         alla compravendita
  1.   Il  notaio  non  puo'  procedere  alla  stipula  dell'atto  di
compravendita  se,  anteriormente o contestualmente alla stipula, non
si  sia  proceduto  alla suddivisione del finanziamento in quote o al
perfezionamento  di  un  titolo  per la cancellazione o frazionamento
dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile.