Art. 9. 
                        Diritto di prelazione 
  1. Qualora l'immobile sia  stato  consegnato  all'acquirente  e  da
questi adibito ad abitazione principale per  se'  o  per  un  proprio
parente in primo grado, all'acquirente medesimo, anche  nel  caso  in
cui abbia escusso la fideiussione,  e'  riconosciuto  il  diritto  di
prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo raggiunto
nell'incanto  anche  in  esito  alle  eventuali  offerte   ai   sensi
dell'articolo 584 del codice di procedura civile. 
  2. Ai fini dell'esercizio del diritto  di  prelazione,  l'autorita'
che procede alla vendita  dell'immobile  provvede  a  dare  immediata
comunicazione all'acquirente, con atto notificato a  mezzo  ufficiale
giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo  entro  dieci
giorni dall'adozione del relativo provvedimento, con  indicazione  di
tutte le condizioni alle quali la vendita dovra'  essere  conclusa  e
l'invito ad esercitare la prelazione. 
  3. Il diritto di prelazione e' esercitato dall'acquirente,  a  pena
di decadenza,  entro  il  termine  di  dieci  giorni  dalla  data  di
ricezione della comunicazione di cui al comma 2  offrendo,  con  atto
notificato a mezzo ufficiale giudiziario  all'autorita'  che  procede
alla vendita dell'immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli. 
  4. Qualora l'acquirente abbia acquistato  l'immobile,  per  effetto
dell'esercizio del diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore alle
somme  riscosse  in  sede  di  escussione  della   fideiussione,   la
differenza deve essere restituita al fideiussore, qualora  l'immobile
acquistato abbia  consistenza  e  caratteristiche  tipologiche  e  di
finitura corrispondenti a quelle previste nel contratto stipulato con
il  costruttore.  Ove  non  ricorra  tale   condizione,   l'eventuale
eccedenza da restituire al fideiussore  deve  risultare  da  apposita
stima. 
  5. E' escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto  nei  confronti
dell'aggiudicatario. 
 
          Nota all'art. 9: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  584  del  codice  di
          procedura civile in vigore fino all'11 settembre 2005: 
              «Art.  584  (Offerte  dopo   l'incanto).   -   Avvenuto
          l'incanto possono ancora essere  fatte  offerte  d'acquisto
          entro il termine di dieci giorni, ma non sono  efficaci  se
          il prezzo offerto non supera di un sesto  quello  raggiunto
          nell'incanto. 
              Tali offerte si fanno a norma dell'art. 571 e, prima di
          procedere alla gara di cui all'art. 573, il cancelliere da'
          pubblico avviso dell'offerta piu' alta  a  norma  dell'art.
          570.».