Art. 9. Diritto di prelazione 1. Qualora l'immobile sia stato consegnato all'acquirente e da questi adibito ad abitazione principale per se' o per un proprio parente in primo grado, all'acquirente medesimo, anche nel caso in cui abbia escusso la fideiussione, e' riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto dell'immobile al prezzo definitivo raggiunto nell'incanto anche in esito alle eventuali offerte ai sensi dell'articolo 584 del codice di procedura civile. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, l'autorita' che procede alla vendita dell'immobile provvede a dare immediata comunicazione all'acquirente, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario, della definitiva determinazione del prezzo entro dieci giorni dall'adozione del relativo provvedimento, con indicazione di tutte le condizioni alle quali la vendita dovra' essere conclusa e l'invito ad esercitare la prelazione. 3. Il diritto di prelazione e' esercitato dall'acquirente, a pena di decadenza, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 2 offrendo, con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario all'autorita' che procede alla vendita dell'immobile, condizioni uguali a quelle comunicategli. 4. Qualora l'acquirente abbia acquistato l'immobile, per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione, ad un prezzo inferiore alle somme riscosse in sede di escussione della fideiussione, la differenza deve essere restituita al fideiussore, qualora l'immobile acquistato abbia consistenza e caratteristiche tipologiche e di finitura corrispondenti a quelle previste nel contratto stipulato con il costruttore. Ove non ricorra tale condizione, l'eventuale eccedenza da restituire al fideiussore deve risultare da apposita stima. 5. E' escluso, in ogni caso, il diritto di riscatto nei confronti dell'aggiudicatario.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 584 del codice di procedura civile in vigore fino all'11 settembre 2005: «Art. 584 (Offerte dopo l'incanto). - Avvenuto l'incanto possono ancora essere fatte offerte d'acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello raggiunto nell'incanto. Tali offerte si fanno a norma dell'art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all'art. 573, il cancelliere da' pubblico avviso dell'offerta piu' alta a norma dell'art. 570.».