Art. 10. 
            Assistenza sanitaria e istruzione dei minori 
  1. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10  del  regolamento,  i
richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei  servizi,  di  cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono iscritti,  a  cura  del
gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale,
ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del testo unico. 
  2. Fatto salvo il periodo di eventuale  permanenza  nel  centro  di
identificazione,  comunque  non  superiore  a  tre  mesi,  i   minori
richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti
all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico. 
 
          Note all'art. 10.
              - Gli   articoli 34,   comma   1   e  38,  del  decreto
          legislativo  25 luglio  1998, n 286, citato nelle premesse,
          cosi' recitano:
              «Art.  34  (Assistenza  per  gli  stranieri iscritti al
          Servizio  sanitario nazionale). (Legge 6 marzo 1998, n. 40,
          art.  32). - 1.  Hanno  l'obbligo di iscrizione al servizio
          sanitario  nazionale e hanno parita' di trattamento e piena
          uguaglianza  di  diritti  e  doveri  rispetto  ai cittadini
          italiani   per  quanto  attiene  all'obbligo  contributivo,
          all'assistenza  erogata  in  Italia  dal servizio sanitario
          nazionale e alla sua validita' temporale:
                a) gli   stranieri   regolarmente   soggiornanti  che
          abbiano in corso regolari attivita' di lavoro subordinato o
          di   lavoro  autonomo  o  siano  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento;
                b) gli  stranieri  regolarmente  soggiornanti  o  che
          abbiano  chiesto  il  rinnovo  del titolo di soggiorno, per
          lavoro   subordinato,   per  lavoro  autonomo,  per  motivi
          familiari,  per  asilo  politico, per asilo umanitario, per
          richiesta  di  asilo, per attesa adozione, per affidamento,
          per acquisto della cittadinanza.
              Omissis.».
              «Art.   38   (Istruzione  degli  stranieri.  Educazione
          interculturale).  (Legge  6  marzo  1998, n. 40, art. 36) -
          (Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, commi 4 e 5). - 1.
          I  minori  stranieri  presenti sul territorio sono soggetti
          all'obbligo  scolastico;  ad  essi  si  applicano  tutte le
          disposizioni  vigenti in materia di diritto all'istruzione,
          di  accesso  ai  servizi  educativi, di partecipazione alla
          vita della comunita' scolastica.
              2.  L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita
          dallo  Stato,  dalle  Regioni  e  dagli  enti  locali anche
          mediante  l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
          l'apprendimento della lingua italiana.
              3.  La  comunita'  scolastica  accoglie  le  differenze
          linguistiche  e culturali come valore da porre a fondamento
          del  rispetto  reciproco,  dello  scambio  tra le culture e
          della   tolleranza;   a  tale  fine  promuove  e  favorisce
          iniziative   volte  alla  accoglienza,  alla  tutela  della
          cultura  e  della  lingua d'origine e alla realizzazione di
          attivita' interculturali comuni.
              4.  Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono
          realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali
          e  di  una  programmazione territoriale integrata, anche in
          convenzione  con  le  associazioni  degli stranieri, con le
          rappresentanze   diplomatiche  o  consolari  dei  Paesi  di
          appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
              5.  Le  istituzioni  scolastiche,  nel  quadro  di  una
          programmazione  territoriale  degli interventi, anche sulla
          base  di  convenzioni  con  le  Regioni  e gli enti locali,
          promuovono:
              a) l'accoglienza  degli  stranieri  adulti regolarmente
          soggiornanti    mediante    l'attivazione   di   corsi   di
          alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
                b) la  realizzazione  di  un'offerta culturale valida
          per  gli  stranieri  adulti  regolarmente  soggiornanti che
          intendano  conseguire  il  titolo  di  studio  della scuola
          dell'obbligo;
                c) la  predisposizione  di percorsi integrativi degli
          studi  sostenuti  nel  paese  di  provenienza  al  fine del
          conseguimento  del  titolo  dell'obbligo  o  del diploma di
          scuola secondaria superiore;
                d) la  realizzazione ed attuazione di corsi di lingua
          italiana;
                e) la  realizzazione di corsi di formazione anche nel
          quadro  di  accordi  di  collaborazione  internazionale  in
          vigore per l'Italia.
              6.  Le  regioni,  anche  attraverso  altri enti locali,
          promuovono   programmi   culturali  per  i  diversi  gruppi
          nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole
          superiori  o  istituti  universitari. Analogamente a quanto
          disposto  per  i  figli  dei  lavoratori comunitari e per i
          figli  degli  emigrati italiani che tornano in Italia, sono
          attuati  specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e
          cultura di origine.
              7.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate
          le  disposizioni  di  attuazione  del  presente  capo,  con
          specifica indicazione:
                a) delle  modalita'  di  realizzazione  di  specifici
          progetti  nazionali  e  locali, con particolare riferimento
          all'attivazione  di  corsi  intensivi  di  lingua  italiana
          nonche'  dei  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  del
          personale  ispettivo,  direttivo  e docente delle scuole di
          ogni  ordine  e  grado  e dei criteri per l'adattamento dei
          programmi di insegnamento;
                b) dei  criteri  per  il riconoscimento dei titoli di
          studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai
          fini  dell'inserimento  scolastico,  nonche'  dei criteri e
          delle  modalita'  di  comunicazione  con  le famiglie degli
          alunni   stranieri,   anche   con  l'ausilio  di  mediatori
          culturali qualificati;
                c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle
          classi  degli  stranieri  provenienti  dall'estero,  per la
          ripartizione  degli  alunni  stranieri  nelle  classi e per
          l'attivazione   di   specifiche   attivita'   di   sostegno
          linguistico;
                d) dei  criteri  per  la stipula delle convenzioni di
          cui ai commi 4 e 5.».
              - Per  l'art.  1-sexies,  del  decreto-legge, vedi note
          all'art. 6.