Art. 11. 
                  Lavoro e formazione professionale 
 
  1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non  venga  adottata
entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed  il  ritardo  non
possa  essere  attribuito  al  richiedente  asilo,  il  permesso   di
soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di sei  mesi
e consente di svolgere attivita'  lavorativa  fino  alla  conclusione
della procedura di riconoscimento. 
  2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi  del  comma  1  non
puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 
  3. Il ritardo e' attribuito al richiedente asilo,  in  particolare,
nei seguenti casi: 
    a) presentazione di documenti  e  certificazioni  false  relative
alla  sua  identita'  o  nazionalita'  o,  comunque,  attinenti  agli
elementi della domanda di asilo; 
    b)  rifiuto   di   fornire   le   informazioni   necessarie   per
l'accertamento della sua identita' o nazionalita'; 
    c) mancata  presentazione  del  richiedente  asilo  all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante  la  convocazione
sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo
del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore. 
  4. Il richiedente asilo, che svolge attivita' lavorativa, ai  sensi
del comma  1,  puo'  continuare  ad  usufruire  delle  condizioni  di
accoglienza, erogate dai  servizi  attivati  ai  sensi  dell'articolo
1-sexies del decreto-legge, nel centro assegnato e  a  condizione  di
contribuire  alle  relative  spese.  Il  gestore  del   servizio   di
accoglienza determina l'entita' e le  modalita'  di  riscossione  del
contributo, tenendo conto del reddito del  richiedente  e  dei  costi
dell'accoglienza  erogata.  Il  contributo  versato  non  costituisce
corrispettivo del servizio ed e' utilizzato per  il  pagamento  delle
spese di accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa. 
  5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di  cui  all'articolo
1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi  di  formazione
professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente  locale
dedicato all'accoglienza del richiedente asilo. 
 
          Nota all'art. 11.
              - Per  l'art.  1-sexies  del  decreto-legge 30 dicembre
          1989, n. 416, citato nelle premesse, vedi note all'art. 6.