Art. 6. 
                       Accesso all'accoglienza 
 
  1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5,  comma  2,  il  richiedente
asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e  per
i propri familiari, redige apposita richiesta, previa  dichiarazione,
al momento della presentazione della  domanda,  di  essere  privo  di
mezzi sufficienti di sussistenza. 
  2. La Prefettura - Ufficio  territoriale  del  Governo,  cui  viene
trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma
1, valutata, l'insufficienza  dei  mezzi  di  sussistenza,  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento  del  Capo  del  Dipartimento  per  liberta'  civili  e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti
all'interno del sistema di protezione dei  richiedenti  asilo  e  dei
rifugiati, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge. 
  3. In caso d'indisponibilita' nelle strutture di cui  al  comma  2,
l'accoglienza e' disposta nei centri d'identificazione  ovvero  nelle
strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30  ottobre  1995,  n.
451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563,  per  il  tempo
strettamente necessario  all'individuazione  del  centro  di  cui  al
citato comma. In tale ipotesi, non si applicano  le  disposizioni  di
cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento. 
  4. La  Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo  provvede
all'invio  del  richiedente  nella   struttura   individuata,   anche
avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a  disposizione  dal  centro
stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura. 
  5. L'accoglienza e' disposta  nella  struttura  individuata  ed  e'
subordinata  all'effettiva  residenza  del  richiedente   in   quella
struttura, salvo il trasferimento in altro centro,  che  puo'  essere
disposto,  per  motivate  ragioni,   dalla   Prefettura   -   Ufficio
territoriale del Governo in cui ha sede la struttura  di  accoglienza
che ospita il richiedente. 
  6. L'indirizzo della struttura di  accoglienza,  e'  comunicato,  a
cura della  Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del  Governo,  alla
Questura, nonche' alla  Commissione  territoriale  e  costituisce  il
luogo di residenza  del  richiedente,  valevole  agli  effetti  della
notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di
riconoscimento dello status  di  rifugiato,  nonche'  alle  procedure
relative all'accoglienza, disciplinate dal presente decreto. E' nella
facolta' del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza  al
proprio difensore o consulente legale. 
  7. Nei casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture di  cui  ai
commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del  Governo  eroga
il contributo di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c),  del
decreto-legge. L'erogazione  del  contributo  e'  limitata  al  tempo
strettamente necessario ad  acquisire  la  disponibilita'  presso  un
centro di accoglienza e subordinata alla comunicazione del  domicilio
eletto alla Prefettura - Ufficio  territoriale  del  Governo  che  lo
eroga. 
  8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di  accoglienza
e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente. 
 
          Note all'art. 6.
              -  Per  il  decreto-legge  30 dicembre  1989,  n.  146,
          convertito  dalla  legge 28 febbraio 1990, n. 39, vedi note
          alle premesse. L'art. 1-sexies, cosi' recita:
                «Art. 1-sexies (Sistema di protezione per richiedenti
          asilo  e  rifugiati). - 1.  Gli  enti  locali  che prestano
          servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e
          alla  tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di
          altre  forme  di  protezione  umanitaria possono accogliere
          nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo
          di  mezzi  di  sussistenza nel caso in cui non ricorrano le
          ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
              2.  Il  Ministro  dell'interno,  con  proprio  decreto,
          sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del
          decreto   legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  provvede
          annualmente,  e  nei  limiti delle risorse del Fondo di cui
          all'art.  1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
          accoglienza  di  cui  al  comma  1, in misura non superiore
          all'80  per  cento  del  costo  complessivo di ogni singola
          iniziativa territoriale.
              3.  In  fase  di prima attuazione, il decreto di cui al
          comma 2:
                a) stabilisce  le  linee guida e il formulario per la
          presentazione delle domande di contributo, i criteri per la
          verifica   della   corretta  gestione  dello  stesso  e  le
          modalita' per la sua eventuale revoca;
                b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
          Fondo  di  cui  all'art.  1-septies,  la  continuita' degli
          interventi  e  dei  servizi gia' in atto, come previsti dal
          Fondo europeo per i rifugiati;
                c) determina,  nei  limiti  delle risorse finanziarie
          del  Fondo  di  cui  all'art.  1-septies, le modalita' e la
          misura  dell'erogazione di un contributo economico di prima
          assistenza  in favore del richiedente asilo che non rientra
          nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non e'
          accolto  nell'ambito  dei  servizi di accoglienza di cui al
          comma 1.
              4.  Al  fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema
          di  protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
          straniero  con  permesso  umanitario di cui all'art. 18 del
          testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di  cui al decreto legislativo 25 luglio 1998. n. 286, e di
          facilitare  il  coordinamento,  a  livello  nazionale,  dei
          servizi   di   accoglienza   territoriali,   il   Ministero
          dell'interno   attiva,   sentiti  l'Associazione  nazionale
          comuni  italiani  (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di
          informazione,   promozione,   consulenza,   monitoraggio  e
          supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
          accoglienza  di  cui  al  comma 1.  Il servizio centrale e'
          affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.
              5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
                a) monitorare   la   presenza   sul   territorio  dei
          richiedenti  asilo,  dei  rifugiati  e  degli stranieri con
          permesso umanitario;
                b) creare  una banca dati degli interventi realizzati
          a  livello  locale  in  favore  dei richiedenti asilo e dei
          rifugiati;
                c) favorire  la  diffusione  delle informazioni sugli
          interventi;
                d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
          nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
                e) promuovere  e  attuare,  d'intesa con il Ministero
          degli  affari  esteri,  programmi  di  rimpatrio attraverso
          l'Organizzazione  internazionale  per le migrazioni o altri
          organismi,   nazionali   o   internazionali,   a  carattere
          umanitario.
              6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
          centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo
          di cui all'art. 1-septies».
              - Per  il  decreto-legge  30 ottobre 1995, n. 451, vedi
          note all'art. 5.
              - L'art.  9,  comma 2, del decreto del Presidente della
          Repubblica   16 settembre   2004,   n.  303,  citato  nelle
          premesse, cosi' recita:
                «2.  Fermo  restando quanto previsto dall'art. 1-ter,
          comma  4,  del  decreto, e' consentita, purche' compatibile
          con  l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e
          previa  comunicazione al direttore del centro, l'uscita dal
          centro  dalle  ore  otto  alle ore venti, nei confronti dei
          richiedenti  asilo  che  non  versino  nelle ipotesi di cui
          all'art. 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a),
          del  decreto.  Il  competente  funzionario prefettizio puo'
          rilasciare al richiedente asilo, anche nelle ipotesi di cui
          all'art. 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a),
          del  decreto,  permessi temporanei di allontanamento per un
          periodo  di  tempo  diverso  o superiore a quello indicato,
          secondo  le  disposizioni  stabilite  ai sensi dell'art. 8,
          comma  3,  per  rilevanti e comprovati motivi personali, di
          salute  o  di  famiglia  o  per comprovati motivi attinenti
          all'esame  della  domanda di riconoscimento dello status di
          rifugiato.    L'allontanamento   deve,   comunque,   essere
          compatibile  con  i  tempi della procedura semplificata. Il
          diniego e' motivato e comunicato all'interessato secondo le
          modalita' di cui all'art. 4.
              (Omissis)».